Opposizione all’ingiunzione europea e sanatoria delle nullità della citazione per raggiungimento dello scopo (Cass. civ. Sez. 2 n. 3480 del 17.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ingiunzione di pagamento europea, l’opposizione proposta dal debitore ai sensi dell’art. 17 del Reg. (CE) n. 1896/2006 determina la prosecuzione del giudizio secondo la forma e la disciplina del rito processuale nazionale individuate dal creditore nel termine assegnatogli dal giudice dell’ingiunzione. Le nullità dell’atto di citazione introduttivo della fase di merito, sia per vizi attinenti alla vocatio in ius (quali la notifica presso il procuratore costituito per la fase monitoria o il mancato rispetto del termine per comparire) sia per vizi attinenti alla editio actionis, restano sanate per raggiungimento dello scopo quando il debitore si sia costituito e abbia svolto pienamente le proprie difese. L’interpretazione della domanda compiuta dal giudice di merito costituisce giudizio di fatto, censurabile in sede di legittimità solo nei limiti del vizio di motivazione.
Il Fatto
Una società italiana agiva in via monitoria nei confronti di una società di diritto spagnolo, chiedendo e ottenendo un’ingiunzione di pagamento europea per la restituzione di una somma versata a titolo di garanzia in esecuzione di scritture intercorse tra le parti. Proposta opposizione dalla società debitrice, il giudizio proseguiva nelle forme del rito ordinario nazionale e si concludeva con l’accoglimento della domanda di ripetizione. La società soccombente proponeva appello, rigettato dalla corte territoriale, e quindi ricorreva per cassazione deducendo, tra l’altro, la nullità della citazione introduttiva del giudizio di opposizione e la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, esaminando distintamente i profili di doglianza. In primo luogo, ha chiarito che, una volta proposta opposizione, il giudizio prosegue secondo la disciplina del rito nazionale, conformemente all’orientamento delle Sezioni Unite n. 2840 del 2019 citato dallo stesso collegio, sicché la censura relativa alle modalità di svolgimento del giudizio di opposizione è infondata.
Con riguardo ai vizi della citazione, la Corte ha rilevato che la ricorrente si era costituita nel giudizio successivo all’opposizione, svolgendo appieno le proprie difese anche nel merito. Da ciò discende la sanatoria per raggiungimento dello scopo delle nullità, sia per i profili attinenti alla notifica sia per il mancato rispetto del termine per comparire.
In ordine alla editio actionis, la Corte ha condiviso la statuizione dei giudici di merito, i quali avevano interpretato la domanda della creditrice nel senso della formulazione della domanda di ripetizione, valorizzando la prospettazione dei fatti contenuta nell’atto. Tale interpretazione si allinea al principio, richiamato dal collegio, secondo cui il creditore opposto non è tenuto a formulare una specifica ed espressa domanda di condanna, essendo sufficiente che resista all’opposizione e chieda la conferma del decreto ingiuntivo.
La Corte ha infine dichiarato inammissibili le censure volte a sollecitare una rivalutazione del fatto, preclusa in sede di legittimità, e ha ritenuto infondata la doglianza relativa all’ultrapetizione, trattandosi, in realtà, della contestazione di un’attività interpretativa della domanda riservata al giudice di merito e non sindacabile sotto il profilo della violazione di legge.
Nota della Redazione
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