Annullamento della sentenza-base e inammissibilità del ricorso avverso il diniego di rimborso (Cass. civ. Sez. 5 n. 3477 del 17.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta cassazione delle sentenze di merito poste a fondamento di una richiesta di rimborso fa venire meno i presupposti giuridici della domanda, rendendo inammissibile il ricorso originariamente proposto dal contribuente avverso il diniego dell’amministrazione finanziaria. La dichiarazione di inammissibilità consegue all’accertamento, anche d’ufficio, dell’insussistenza sopravvenuta dell’interesse a ricorrere, ai sensi dell’art. 382, terzo comma, ultima parte, cod. proc. civ.. La società contribuente conserva la possibilità di richiedere in futuro il rimborso di quanto dovuto a seguito della definizione dei giudizi ancora pendenti.
Il Fatto
La società contribuente proponeva ricorso avverso il diniego di rimborso opposto dall’Agenzia delle entrate, fondando la propria pretesa sulle statuizioni contenute in due sentenze della Commissione tributaria regionale della Lombardia, relative a diverse annualità. Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso e la Commissione tributaria regionale, Sezione staccata di Brescia, respingeva l’appello dell’Ufficio, ritenendo le sentenze poste a base della richiesta immediatamente esecutive ai sensi dell’art. 69 del d.lgs. n. 546/1992.
L’Agenzia delle entrate ricorreva per cassazione deducendo la falsa applicazione dell’art. 69 del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo previgente, e dell’art. 12 del d.lgs. n. 156/2015, sostenendo che le sentenze della CTR non fossero esecutive.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che entrambe le sentenze della CTR poste a fondamento della richiesta di rimborso erano state impugnate dall’Agenzia delle entrate e che tali impugnazioni erano state accolte. Il ricorso avverso la sentenza n. 7421/24/2016 era stato definito con ordinanza n. 28362/2024, che aveva cassato con rinvio la sentenza, mentre il ricorso avverso la sentenza n. 1126/67/2017 era stato deciso dal medesimo Collegio all’odierna udienza con ordinanza di accoglimento e cassazione con rinvio.
La Corte precisa che la conoscenza dei propri precedenti costituisce un dovere istituzionale nell’adempimento della funzione nomofilattica, e valorizza il dato oggettivo della sopravvenuta caducazione dei titoli giudiziali su cui la società contribuente aveva basato la propria richiesta di rimborso.
Da ciò discende la conseguenza logico-giuridica che l’originario ricorso della società avverso il diniego di rimborso diviene inammissibile, essendo venuti meno i presupposti su cui quella richiesta si fondava. La Corte dichiara, pertanto, l’inammissibilità dell’originario ricorso, ai sensi dell’art. 382, terzo comma, ultima parte, cod. proc. civ., con compensazione delle spese dell’intero giudizio, giustificata dalla sopravvenienza.
La società contribuente potrà comunque richiedere in futuro il rimborso di quanto dovesse risultarle dovuto a seguito della definizione dei giudizi ancora pendenti.
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Nota della Redazione
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