Il travisamento della prova documentale non sussiste se il giudice valuta il documento nel suo contenuto complessivo (Cass. civ. Sez. 3 n. 14525 del 16.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il cosiddetto travisamento della prova postula che l’errore del giudice di merito cada, non sull’espressione del giudizio di valutazione della prova, ma sulla descrizione del suo contenuto oggettivo, traducendosi nell’utilizzazione di prove che non esistono nel processo ovvero che hanno un contenuto oggettivamente ed inequivocabilmente diverso da quello loro attribuito. Tale errore di percezione è censurabile per revocazione, se il fatto probatorio non ha costituito oggetto di discussione, ovvero per cassazione, se ha formato un punto controverso sul quale la sentenza di merito ha pronunciato. Non integra invece il vizio il giudizio di pertinenza o inferenza probatoria che, pur se erroneo, si fondi sull’esatta percezione del contenuto del documento, risolvendosi in una valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità.
Il Fatto
A seguito di un tamponamento a catena, i proprietari dei veicoli danneggiati convenivano in giudizio il conducente del veicolo assicurato e la compagnia, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni. Il Giudice di pace rigettava la domanda e la decisione veniva confermata dal Tribunale in grado d’appello.
Il giudice d’appello riteneva la prova testimoniale smentita dai dati del dispositivo satellitare installato sul veicolo del presunto danneggiante e dalla perizia stragiudiziale, che evidenziava l’incoerenza dei danni con la dinamica del sinistro. Avverso tale sentenza i soccombenti proponevano ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo, i ricorrenti deducevano un errore di percezione sul contenuto della prova documentale, sostenendo che il Tribunale avesse esaminato le registrazioni del giorno precedente il sinistro e non quelle del 4 marzo 2017, giorno dell’incidente. La Corte ha escluso la sussistenza del vizio, rilevando come il giudice di merito avesse risposto all’eccezione di parte evidenziando che il documento certificava testualmente le registrazioni relative al giorno dell’incidente.
Il giudizio del Tribunale, nell’attribuire rilievo a quella parte del documento, si è tradotto in una valutazione di pertinenza ed inferenza probatoria, non in una svista percettiva. Tale valutazione, quand’anche erronea, si fondava sull’esatta percezione del contenuto del documento e non rifletteva una lettura erronea del fatto probatorio, sicché è stata ritenuta insindacabile in cassazione.
Il secondo motivo, relativo alla omessa pronuncia sulle spese di CTU mai espletata, è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse: nessun pregiudizio poteva derivare dalla statuizione, trattandosi di un mero errore materiale eliminabile con la procedura di cui agli artt. 287 ss. cod. proc. civ. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con conferma dell’onere del contributo unificato a carico dei ricorrenti.
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Nota della Redazione
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