Giudice di rinvio vincolato agli accertamenti normativi demandati dalla Cassazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10498 del 22.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice di rinvio è vincolato alle valutazioni in diritto contenute nella pronuncia di cassazione e non può liquidare le differenze retributive assumendo come parametro il trattamento economico corrisposto ad altra dipendente di pari livello e mansioni, ove ciò non risponda ai parametri normativi specificamente demandati. In tal caso la decisione viola l’art. 384 cod. proc. civ. e la motivazione resta apparente, perché non affronta le disposizioni richiamate dall’ordinanza di rinvio su cui doveva incentrarsi l’accertamento. Il motivo che denuncia l’inosservanza del dictum cassatorio è fondato, con assorbimento delle censure sulla normativa sostanziale. Le eccezioni di inammissibilità per difetto di autosufficienza non meritano accoglimento quando le censure siano chiare e specifiche.
Il Fatto
La lavoratrice ha prestato servizio presso rappresentanze diplomatiche e consolari all’estero, dapprima con contratto a tempo determinato regolato dalla legge locale, poi — a seguito di opzione ex art. 2, comma 5, del d.lgs. n. 103 del 2000 — con contratto a tempo indeterminato regolato dalla legge italiana. Ha agito per ottenere le differenze retributive rispetto al trattamento riconosciuto a un’altra dipendente di pari livello e mansioni.
La Corte d’appello di Roma, in sede di rinvio dopo un’ordinanza di questa Corte, ha accolto il gravame e condannato il Ministero degli affari esteri al pagamento di una somma complessiva a titolo di differenze retributive, liquidate sulla base di una perizia tecnica che assumeva come parametro la retribuzione della collega. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi; la lavoratrice ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la nullità della decisione per motivazione apparente, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., per non aver la Corte territoriale esaminato le disposizioni richiamate in sede di rinvio. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 384 cod. proc. civ. e 143 disp. att. cod. proc. civ., per aver disatteso il punto 22 dell’ordinanza di rinvio. Il terzo motivo ha prospettato la violazione dell’art. 157 d.P.R. n. 18 del 1967 e dell’art. 14, comma 1, dell’accordo successivo relativo al personale del Ministero degli affari esteri del 12 aprile 2001, nonché dell’art. 1, comma 132, della legge n. 662 del 1996.
La Corte ha preliminarmente disatteso le eccezioni di inammissibilità per difetto di autosufficienza, rilevando che le censure sono chiare e specifiche: i primi due motivi si sviluppano in riferimento all’applicazione dei principi enunciati dalla Corte, il terzo denuncia la violazione della normativa in materia. Non assume rilievo l’ulteriore eccezione di inammissibilità per mancata contestazione della CTU.
Nel merito, i primi due motivi — valutati congiuntamente perché convergenti — sono stati ritenuti fondati, con assorbimento del terzo. La Corte ha rilevato che il giudice del rinvio ha omesso l’accertamento demandatogli, essendosi limitato a liquidare le differenze retributive in base alla perizia tecnica e assumendo come parametro la retribuzione di altra dipendente, senza interrogarsi sui precisi parametri normativi specificati nell’ordinanza di rinvio.
I giudici d’appello hanno così violato il disposto dell’art. 384 cod. proc. civ., non attenendosi alle valutazioni in diritto contenute in sede cassatoria — in particolare ai punti 22 e 23 — con cui si demandava di accertare il trattamento economico spettante al personale assunto con contratto a tempo indeterminato sottoposto alla legge italiana, in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari all’estero, previsto dall’Accordo successivo relativo al personale del Ministero degli affari esteri di cui all’art. 1, comma 2, del C.C.N.L. del comparto ministeri del 16.2.1999.
La sentenza è stata dunque cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Roma.
Nota della Redazione
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