Opposizione a ricorso straordinario, notifica in proprio senza procura è inesistente (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 193 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La notifica dell’opposizione al ricorso straordinario eseguita dall’avvocato in proprio, ai sensi della legge n. 53/1994, in assenza di procura alle liti, è affetta da inesistenza e non da mera nullità. Ne consegue l’impossibilità di applicare la sanatoria per raggiungimento dello scopo di cui all’art. 156 cod. proc. civ., riservata ai soli casi di nullità. L’opposizione è pertanto inammissibile e il TAR, ai sensi dell’art. 48, comma 3, cod. proc. amm., dispone la restituzione del fascicolo all’autorità amministrativa competente per la prosecuzione del giudizio in sede straordinaria.
Il Fatto
La società ricorrente aveva impugnato in sede straordinaria il decreto regionale di non ammissione a un contributo per un progetto di innovazione di processo. Proposto il ricorso straordinario, la Regione ha notificato l’opposizione ex art. 10 d.P.R. n. 1199/1971, con conseguente trasposizione della controversia davanti al TAR.
La ricorrente ha eccepito in rito l’inammissibilità dell’opposizione per due profili: la mancata allegazione della procura alle liti in capo all’avvocato che ha notificato in proprio a mezzo pec; in subordine, l’irritualità dell’atto notificato, costituito dalla mera scansione dell’opposizione cartacea priva di attestazione di conformità firmata digitalmente. La Regione si è costituita, replicando su entrambi i profili.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione principale. La notifica è stata eseguita dall’avvocato in proprio ai sensi della legge n. 53/1994, ma in assenza di procura alle liti. L’art. 1 di quella legge subordina espressamente la facoltà di notificazione al fatto che il difensore sia “munito di procura alle liti a norma dell’art. 83 cod. proc. civ.“.
Quanto alla patologia che affligge la notifica, il TAR richiama l’orientamento della Cassazione secondo cui tale vizio va qualificato come inesistenza e non come nullità, con conseguente impossibilità di applicare la sanatoria per raggiungimento dello scopo prevista dall’art. 156 cod. proc. civ. per i soli casi di nullità (Cass. sez. III n. 21414 del 10.10.2014; Cass. n. 357/2011).
Il Collegio osserva che al medesimo esito si perviene anche qualificando l’invalidità come nullità. L’opposizione costituisce infatti un atto procedimentale, che precede l’instaurazione del processo: non potrebbe quindi trovare applicazione l’art. 156 cod. proc. civ., che riguarda gli atti processuali e ne correla la validità all’idoneità a raggiungere lo scopo legale all’interno dell’attività processuale.
Accertata l’inammissibilità dell’opposizione, risulta inammissibile anche il ricorso trasposto in sede giurisdizionale, ai sensi dell’art. 35, lett. b), cod. proc. amm., sussistendo ragioni ostative a una pronuncia sul merito. Il TAR applica quindi l’art. 48, comma 3, cod. proc. amm., che impone la restituzione del fascicolo per la prosecuzione del giudizio in sede straordinaria.
La seconda censura in rito, proposta in via subordinata, resta assorbita. Le spese di lite sono compensate, in ragione della decisione in rito. Il fascicolo è restituito all’autorità amministrativa competente per la prosecuzione in sede straordinaria.
Nota della Redazione
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