Payback dispositivi medici: attività regionale vincolata e giurisdizione ordinaria (TAR Lazio n. 7220 del 22.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il meccanismo del c.d. payback dei dispositivi medici, previsto dall’art. 9-ter del d.l. n. 78/2015, è costituzionalmente legittimo in quanto configura un contributo solidaristico ragionevole e proporzionato, noto alle imprese sin dal 2015. I provvedimenti regionali adottati ai sensi del comma 9-bis non determinano il tetto di spesa né ne certificano il superamento né quantificano lo scostamento, trattandosi di competenze statali. L’attività regionale di individuazione delle aziende e degli importi dovuti è interamente vincolata, priva di margini di discrezionalità anche tecnica, e non implica una spendita di potere autoritativo, instaurandosi un rapporto obbligatorio a contenuto meramente patrimoniale. Ne consegue che le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di ripiano appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, vertendosi in materia di diritto soggettivo.
Il Fatto
Una società fornitrice di dispositivi medici al Servizio Sanitario Nazionale ha impugnato dinanzi al TAR Lazio i decreti ministeriali del 6 luglio e del 6 ottobre 2022, con cui è stato certificato il superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018 e sono state adottate le linee guida per il ripiano, nonché gli accordi statali-regionali del 2019 e i conseguenti provvedimenti regionali di attribuzione degli oneri.
In particolare, con ricorsi per motivi aggiunti, la ricorrente ha gravato le determinazioni con cui la Regione Umbria e la Regione Marche hanno approvato l’elenco delle aziende soggette al ripiano, e il successivo decreto regionale marchigiano del 2025 che ha rideterminato gli importi nella misura del 25%.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024, che ha ritenuto il meccanismo del payback una misura ragionevole e proporzionata, escludendo la violazione degli artt. 41, 23, 2 e 117 Cost. e del principio di affidamento, in quanto le imprese erano consapevoli sin dal 2015 dell’esistenza del tetto di spesa e dell’obbligo di ripiano in caso di sforamento.
Quanto al ricorso introduttivo, il TAR ha ritenuto infondate le censure relative alla presunta retroattività della fissazione dei tetti regionali e alla lesione dell’affidamento: la misura del tetto nazionale del 4,4% era già nota, e il tetto regionale è stato fissato nella stessa percentuale. Il payback opera ab externo sulla sfera patrimoniale dei fornitori, senza alterare l’esito delle gare, né incidendo sul prezzo o sull’entità della fornitura. Il Collegio ha inoltre escluso la violazione dell’art. 77 Cost., sussistendo la comune natura finanziaria delle disposizioni.
Per i ricorsi per motivi aggiunti, il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. L’attività demandata alle Regioni è meramente attuativo-esecutiva: esse verificano la documentazione contabile, definiscono l’elenco delle aziende e impongono il pagamento, senza alcun margine di discrezionalità, nemmeno tecnica, trattandosi di una attività interamente vincolata e priva di spendita di potere autoritativo.
Ne deriva che l’atto regionale, ancorché formalmente definito “provvedimento”, non è espressione di un potere autoritativo, ma un accertamento tecnico sul quantum debeatur, involgente un diritto soggettivo a contenuto patrimoniale. La causa, ai sensi dell’art. 11 c.p.a., può essere riassunta dinanzi al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato.
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Nota della Redazione
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