Opposizione a sfratto e domande nuove nel rito ordinario: ricorso inammissibile (Cass. civ. Sez. III n. 11802 del 05.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento per convalida di sfratto, l’opposizione dell’intimato ex art. 665 cod. proc. civ. determina la conclusione del rito sommario e l’instaurazione di un nuovo e autonomo procedimento a rito ordinario, nel quale le parti possono esercitare tutte le facoltà connesse alle rispettive posizioni, compresa, per il locatore, la possibilità di fondare la domanda su una causa petendi diversa da quella originaria. Il giudizio di gravità dell’inadempimento, se debitamente motivato, è riservato al giudice del merito e non è sindacabile in sede di legittimità. La nullità della sentenza di primo grado per error in procedendo deve essere denunciata con i motivi di impugnazione e non può essere sollevata per la prima volta in Cassazione. Il mezzo di gravame del tutto inammissibile, aspecifico o diretto a censurare apprezzamenti di merito integra abuso del processo e giustifica la condanna ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.

Il Fatto

La proprietaria di un immobile concesso in locazione a un’associazione, cui era succeduta una fondazione, intimò nel 2018 sfratto per morosità, deducendo il mancato pagamento di alcune mensilità e degli oneri condominiali. La conduttrice si oppose alla convalida. Disposto il mutamento del rito e assegnato un termine per l’integrazione degli atti, la locatrice chiese la risoluzione del contratto per l’operatività della clausola risolutiva espressa e, in subordine, per grave inadempimento.

Il Tribunale dichiarò la risoluzione del contratto e condannò la fondazione al rilascio, limitando la condanna al pagamento dei soli oneri condominiali. La Corte d’appello di Bari, in parziale accoglimento dell’impugnazione della conduttrice, confermò la risoluzione e l’ordine di rilascio, riducendo l’importo degli oneri. La fondazione ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina il primo motivo, con cui la ricorrente denuncia la nullità della sentenza per la concessione di un unico termine perentorio anziché di un doppio termine. Il motivo è inammissibile per novità della censura: la doglianza non era stata proposta tra i motivi d’appello e non risulta dalla sentenza impugnata. Trattandosi di nullità della sentenza di primo grado, essa avrebbe dovuto essere denunciata con i relativi motivi di impugnazione, ex art. 161 cod. proc. civ.

Nel merito, la Corte osserva che la concessione di un doppio termine non è in alcun modo dovuta e che l’eventuale replica deve svolgersi secondo la scansione dell’art. 420 cod. proc. civ. Il secondo motivo, relativo alla prova della misura del canone rivalutato, è parimenti inammissibile perché non si confronta con la ratio decidendi della statuizione impugnata. La Corte d’appello aveva ritenuto provata la richiesta degli aggiornamenti ISTAT in ragione della mancata opposizione ai decreti ingiuntivi; il richiamo alla sentenza del Tribunale è stato effettuato ad abundantiam.

Quanto al terzo motivo, la Corte territoriale non ha pronunciato la risoluzione per l’operatività della clausola risolutiva espressa, ma per grave inadempimento ex art. 1453 cod. civ. Le censure sono inammissibili: la prima non si confronta con la reale ratio decidendi, la seconda investe un giudizio riservato al giudice del merito. La Corte richiama il principio secondo cui, nel procedimento per convalida di sfratto, l’opposizione ex art. 665 cod. proc. civ. apre un nuovo giudizio a rito ordinario, ove è consentito modificare la causa petendi.

Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese. La Corte condanna inoltre la ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., ravvisando nella condotta processuale gli estremi dell’abuso del processo, e dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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