Nel giudizio di rinvio ammissibile la prova sui fatti richiesti dalla Cassazione (Cass. civ. Sez. II n. 24437 del 03.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di rinvio la regola di chiusura alle nuove prove, posta dall’art. 394, comma 3, cod. proc. civ., non opera in modo assoluto. Quando la sentenza d’appello sia stata annullata per violazione o falsa applicazione di legge che reimposti i termini giuridici della controversia, sono ammissibili le nuove prove necessarie all’accertamento di fatti non esaminati dal giudice di merito perché erroneamente ritenuti privi di rilievo. In tale ipotesi rientra il deposito, anche in sede di rinvio, dell’attestazione di conformità catastale e della planimetria richieste dall’art. 29, comma 1-bis, legge n. 52/1985, la cui presenza costituisce condizione dell’azione di adempimento in forma specifica ex art. 2932 cod. civ. e deve sussistere al momento della decisione.
Il Fatto
Nel 2001 un acquirente convenne davanti al Tribunale di Napoli la controparte per accertare l’autenticità della sottoscrizione apposta all’accettazione di una proposta irrevocabile di acquisto di un immobile e, in subordine, per ottenere sentenza ex art. 2932 cod. civ. Il Tribunale qualificò il contratto come compravendita e dichiarò trasferita la proprietà. La Corte d’appello di Napoli, in riforma, escluse il perfezionamento del contratto.
La Cassazione, con sentenza del 2014, cassò con rinvio perché si accertasse la conclusione del contratto. In sede di rinvio la Corte territoriale qualificò il contratto come preliminare ed emise sentenza ex art. 2932 cod. civ. Nuovamente impugnata, la decisione fu cassata con la sentenza n. 12654/2020 per la mancata acquisizione delle menzioni catastali. Riassunto il giudizio, il giudice del rinvio accolse la domanda e trasferì la proprietà; avverso tale pronuncia la soccombente ricorre per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorso censura la violazione degli artt. 384, comma 2, e 394, comma 3, cod. proc. civ., sostenendo che il giudizio di rinvio è un processo chiuso, nel quale ogni nuova eccezione, prova o documentazione è preclusa. La doglianza non è accolta.
La Corte riconosce che il giudizio di rinvio è configurato dal legislatore come giudizio chiuso: ai sensi dell’art. 394 cod. proc. civ. non sono ammesse nuove prove, salvo il giuramento decisorio, né la produzione di nuovi documenti, come conferma la giurisprudenza citata (Cass. n. 21587/2009 e Cass. n. 27736/2022).
Tale regola incontra però un’eccezione. Quando la sentenza d’appello sia stata annullata per violazione o falsa applicazione di legge che reimposti i termini giuridici della controversia, così da richiedere l’accertamento di fatti non esaminati dal giudice di merito perché ritenuti erroneamente privi di rilievo, sono ammissibili le nuove prove necessarie a supportare quel nuovo accertamento (Cass. n. 17240/2023).
Nel caso concreto la Corte, nella precedente pronuncia, aveva chiarito che il disposto dell’art. 29, comma 1-bis, legge n. 52/1985 si applica a tutti i contratti di trasferimento conclusi dopo la sua entrata in vigore, anche mediante sentenza ex art. 2932 cod. civ. Le menzioni catastali costituiscono condizione dell’azione di adempimento in forma specifica e devono sussistere al momento della decisione; la relativa produzione può intervenire anche in corso di causa ed è sottratta alle preclusioni ordinarie.
Il giudice di rinvio ha quindi correttamente ritenuto ammissibile il deposito dell’attestazione di conformità catastale e della planimetria, documenti resi necessari dalla pronuncia della Cassazione. Il ricorso è rigettato; le spese seguono la soccombenza e la richiesta di condanna ex art. 96 cod. proc. civ. è respinta per assenza di mala fede o colpa grave.
Nota della Redazione
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