Opzione regime contributivo: serve comunicazione scritta all’INPS (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 22566 del 04.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
La volontà di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo, ai sensi dell’art. 1, comma 23, l. n. 335/1995, va manifestata con dichiarazione scritta, indirizzata dal lavoratore assicurato all’ente previdenziale. È all’uopo inidonea la comunicazione mensile UNIEMENS trasmessa dal datore di lavoro. L’opzione costituisce negozio unilaterale necessariamente recettizio ed esercizio di un diritto potestativo del lavoratore, con effetti sul rapporto previdenziale e, in via consequenziale, su quello contributivo. La natura pubblicistica della scelta e le esigenze di certezza impongono forma scritta e destinazione della dichiarazione all’INPS, non essendo la forma surrogabile dalla comunicazione datoriale.
Il Fatto
Una società datrice di lavoro ha agito per ottenere la declaratoria dell’insussistenza della pretesa contributiva vantata dall’INPS, relativamente all’eccedenza rispetto ai massimali annui di contribuzione, in riferimento alla retribuzione corrisposta a due lavoratori che avevano optato per il regime contributivo. La domanda è stata rigettata in primo grado e la Corte d’appello di Firenze ha confermato la pronuncia. La società ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di censura. L’INPS ha resistito con controricorso e il Pubblico ministero ha chiesto il rigetto.
Il giudice di merito aveva ritenuto che, sebbene le norme richiamate non prescrivano espressamente una comunicazione all’ente previdenziale, la necessità di tale comunicazione emergesse in modo inequivocabile, per la sua attitudine a conformare in modo irrevocabile il rapporto previdenziale. La questione centrale concerneva quindi le modalità di esercizio dell’opzione e la sua rilevanza esterna rispetto all’INPS.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ricostruisce il quadro normativo di riferimento. L’art. 1, l. n. 335/1995, nell’introdurre il sistema di calcolo contributivo, disciplina ai commi 12 e 13 la posizione dei lavoratori con anzianità contributiva al 31.12.1995, distinguendo tra anzianità inferiore e pari o superiore a diciotto anni. Il comma 23 prevede la facoltà di optare per la liquidazione dell’intera pensione con il sistema contributivo, a condizione del possesso di una determinata anzianità contributiva. Le ricadute sul piano contributivo dell’esercizio di tale diritto sono disciplinate dall’art. 2, comma 18, l. n. 335/1995, che fissa il massimale annuo della base contributiva e pensionabile con effetto sui periodi successivi alla data di esercizio dell’opzione.
La Corte esclude che la validità ed efficacia dell’opzione possa ricondursi a una manifestazione di volontà rivolta al datore di lavoro e da questi partecipata all’INPS mediante l’invio dei flussi UNIEMENS. Riconosce che le norme fanno riferimento unicamente a un’opzione del lavoratore, senza indicare le modalità di formulazione. Tuttavia, forma e modi dell’opzione devono ritenersi connaturati alla sua natura e ai suoi effetti.
Si tratta, osserva la Corte, di un negozio unilaterale necessariamente recettizio, finalizzato a determinare il sistema di calcolo del futuro trattamento pensionistico. Esso costituisce esercizio di un diritto potestativo del lavoratore, al quale la legge ricollega effetti sul rapporto previdenziale tra lavoratore assicurato ed ente assicurativo e, in via consequenziale, su quello contributivo tra datore di lavoro ed ente assicuratore, in considerazione della previsione del massimale.
La natura della scelta, i suoi riflessi di natura pubblicistica e le connesse esigenze di certezza impongono di ritenere che la manifestazione di volontà sia espressa in forma scritta dal lavoratore e indirizzata all’ente previdenziale, nella cui sfera giuridica, secondo le regole di cui all’art. 1334 cod. civ., è anzitutto destinata a produrre i suoi effetti. Resta escluso che tale forma sia surrogabile dalla comunicazione mensile datoriale dei flussi UNIEMENS, non venendo in rilievo la questione dell’eventuale potere rappresentativo conferito dal lavoratore al datore di lavoro.
Il ricorso è pertanto rigettato, con enunciazione del principio di diritto sopra richiamato. La novità della questione giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte dà inoltre atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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