Salvaguardia delle gestioni idriche autonome: il diniego ignorante le osservazioni viola l’art. 10-bis (TAR Molise n. 351 del 05.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La determinazione con cui l’ente di governo dell’ambito comunica il mancato accoglimento dell’istanza di salvaguardia della gestione autonoma del servizio idrico, presentata dal Comune ai sensi dell’art. 147, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 152/2006, costituisce provvedimento amministrativo autonomamente impugnabile, ancorché faccia rinvio alle deliberazioni del Comitato d’Ambito assunte in sede istruttoria. Il termine del 1° luglio 2022, fissato dal comma 2-ter della medesima disposizione per l’accertamento dei requisiti di salvaguardia, non ha natura perentoria, non essendo assistito da espressa qualificazione né da conseguenze sanzionatorie. Il provvedimento di diniego che non dia conto delle osservazioni presentate dall’interessato ai sensi dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990, limitandosi a richiamare un atto istruttorio antecedente alla loro ricezione, è illegittimo per violazione di legge, difetto di istruttoria e illogicità. Dall’annullamento non consegue l’accoglimento della domanda di condanna all’adozione del provvedimento favorevole, poiché la valutazione dei requisiti di salvaguardia è esercizio di discrezionalità tecnica non esaurita.
Il Fatto
Un Comune molisano, che gestiva in economia il servizio idrico integrato, presentava all’Ente di Governo dell’Ambito l’istanza di salvaguardia della gestione autonoma ai sensi dell’art. 147, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 152/2006. Il Comitato d’Ambito, riunitosi, deliberava di non accogliere una serie di richieste analoghe e l’Ente trasmetteva al Comune il preavviso di rigetto, invitandolo a presentare osservazioni. Il Comune controdeduceva tempestivamente, ma la successiva determinazione di rigetto si limitava a richiamare il verbale del Comitato, adottato prima della ricezione delle osservazioni. Il Comune impugnava la determinazione, deducendone l’illegittimità, e domandava l’accertamento del silenzio-inadempimento e la condanna dell’Ente ad accogliere l’istanza.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente qualificato la natura della determina impugnata, escludendo che potesse intendersi come mera comunicazione interna. La nota, proveniente dal Presidente dell’Ente e resa all’esito del procedimento di verifica, rappresentava il primo e unico atto con cui l’Amministrazione aveva manifestato all’interessato il rigetto dell’istanza, assumendo così rilevanza lesiva come atto finale di esternazione della decisione. Ne discendeva l’impugnabilità della determina, unitamente al verbale del Comitato, e il conseguente rigetto delle censure basate sulla configurabilità di un diniego implicito o di un silenzio-inadempimento.
Quanto al termine del 1° luglio 2022, di cui all’art. 147, comma 2-ter, del D.Lgs. n. 152/2006, il Collegio ha condiviso l’orientamento del Consiglio di Stato, secondo cui la disposizione non contiene gli elementi che ordinariamente connotano la perentorietà, non essendo il termine qualificato espressamente in tal senso né assistito da sanzioni. La censura di tardività del provvedimento è stata pertanto respinta, non configurandosi alcuno sbarramento temporale oltre il quale l’Ente avrebbe consumato il proprio potere.
Nel merito, il Tribunale ha ritenuto fondate le censure di violazione dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990. Il diniego si fondava esclusivamente sul verbale del Comitato d’Ambito, atto antecedente alla trasmissione delle osservazioni del Comune, che pertanto non erano state minimamente considerate. La determina non conteneva alcuna valutazione concreta delle controdeduzioni né indicava le ragioni del loro mancato accoglimento, disattendendo la funzione partecipativa del preavviso di rigetto, che mira a consentire all’interessato un effettivo confronto procedimentale prima della decisione finale.
Dalla violazione dell’art. 10-bis il Collegio ha fatto discendere anche il difetto di istruttoria e l’illogicità dell’azione amministrativa, essendo irragionevole ammettere l’interessato al contraddittorio previo per poi assumere una decisione che ignora il suo apporto difensivo. Il provvedimento è stato pertanto annullato. La domanda di condanna è stata invece respinta, poiché la valutazione dei requisiti di salvaguardia richiede apprezzamenti tecnico-discrezionali non esauriti e l’Ente dovrà riesaminare l’istanza tenendo conto delle osservazioni del Comune. Le spese di lite sono state compensate.
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Nota della Redazione
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