Annullata in parte l’ingiunzione di demolizione per difetto di istruttoria (TAR Sicilia n. 1105 del 20.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di demolizione adottata ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 è illegittima per eccesso di potere per difetto di istruttoria quando colpisce un manufatto già assentito dall’amministrazione regionale con provvedimento di autorizzazione e la cui superficie risulti incongrua rispetto a quella indicata nel provvedimento repressivo. Non è invece configurabile l’eccezione di nullità dell’ingiunzione per la pendenza di un sequestro preventivo ai sensi dell’art. 321 cod. proc. pen. sui medesimi manufatti: il vincolo esterno incide sull’esecutività e non sulla validità del provvedimento, che è perfetto e idoneo a riespandersi automaticamente alla cessazione del sequestro. La deroga al regime ordinario di autorizzazione paesaggistica prevista dai nn. 16 e 17 dell’allegato A del d.P.R. n. 31/2017 è di stretta interpretazione e non copre le attività stagionali di somministrazione di cibi e bevande.

Il Fatto

Il ricorrente è proprietario di un locale commerciale ubicato in zona costiera, con annessa area antistante, su cui insistono due piattaforme poste a servizio dell’esercizio. Il Comune, con ordinanza del 3 settembre 2025, ha ingiunto ai ricorrenti la demolizione di entrambe, quantificate in 25 mq e 80 mq, con avvertimento di acquisizione gratuita al patrimonio in caso di inottemperanza.

I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento deducendo l’avvenuto assentimento della piattaforma minore, la natura stagionale e amovibile di quella maggiore, la nullità dell’ordine per la pendenza di sequestro penale e l’omessa comunicazione di avvio del procedimento. Il Tribunale ha accolto la domanda cautelare limitatamente alla piattaforma minore, sospendendo in parte il provvedimento.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo il Collegio ha accertato il difetto di istruttoria. Il provvedimento regionale di autorizzazione richiama espressamente una piattaforma di 15 mq, superficie desumibile dalla documentazione tecnica prodotta a sostegno dell’istanza. L’amministrazione comunale, al contrario, non ha mai proceduto a specifica misurazione e ha continuato a indicare il manufatto come di 25 mq anche in atti successivi, come nella nota del 27 novembre 2025.

A conferma il Collegio osserva che la produzione fotografica dell’ente locale ritrae un manufatto che, per il carattere angusto della sistemazione del bancone bar rispetto alla superficie residua, non è compatibile per fatto notorio con la dimensione di 25 mq indicata nell’ordinanza. Quella colpita è dunque proprio la piattaforma regolarmente assentita dall’amministrazione regionale, con conseguente illegittimità dell’ingiunzione per difetto di istruttoria.

Sul secondo motivo la doglianza è infondata. Il richiamo all’art. 2 dell’allegato A del d.P.R. n. 31/2017 non regge: la deroga relativa alle strutture semplicemente ancorate al suolo presuppone la correlazione con una manifestazione o un evento specificamente individuabile, del tutto assente nel caso dell’attività stagionale di somministrazione. Il Collegio richiama espressamente la propria giurisprudenza (TAR Sicilia, Palermo, sez. III, n. 581 del 2025), rilevando che la deroga è di stretta interpretazione e che il punto A.17 presuppone opere non installate su bene demaniale.

Sul terzo motivo il Collegio aderisce all’orientamento del giudice di appello amministrativo (CGARS n. 277 del 2020, ribadito da n. 817 del 2023 e n. 723 del 2025): l’ingiunzione a demolire manufatti sequestrati in sede penale è provvedimento perfetto e valido, ma carente di esecutività per il vincolo esterno, destinato a riespandersi automaticamente alla cessazione del sequestro, previa nuova notifica con nuovo termine per l’ottemperanza.

Sul quarto motivo il Collegio richiama la giurisprudenza consolidata (Cons. Stato, sez. VII, n. 6450 del 2024): l’ordine di demolizione, per natura vincolata, non richiede motivazione sulle ragioni di pubblico interesse diverse dal ripristino della legalità violata, né la previa comunicazione di avvio del procedimento. Il ricorso è dunque accolto in parte, con annullamento limitato alla parte in cui ingiunge la demolizione della piattaforma indicata di 25 mq. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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