Punteggio premiale per efficienza energetica conforme alla lex specialis (TAR Lazio n. 11095 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’interpretazione della lex specialis di gara, le clausole del bando, del disciplinare e del capitolato vanno lette in modo coordinato e sistematico, senza riconoscere alcuna prevalenza aprioristica all’una o all’altra fonte. È legittima l’attribuzione del punteggio premiale per la classe di consumo energetico a tutti i distributori oggetto dell’offerta, sia per le bevande calde sia per quelle fredde, quando la disciplina di gara rimetta la valutazione dell’efficienza energetica di entrambe le tipologie a standard tecnici (quali il Protocollo EVA-EMP 3.1b e la normativa UNI EN 50597) caratterizzati da una comune scala di etichettatura dalla A alla G. La scelta della stazione appaltante di valorizzare in tal modo l’offerta, richiedendo la certificazione energetica per l’intero parco macchine, costituisce espressione di discrezionalità tecnica non sindacabile in sede di legittimità ove non risulti manifestamente irragionevole e trovi riscontro nella documentazione tecnica prodotta in gara.
Il Fatto
Una società, rimasta seconda in graduatoria, impugnava l’aggiudicazione di una concessione per il servizio di distribuzione automatica di alimenti e bevande presso una sede scolastica. Con il ricorso principale la ricorrente deduceva l’illegittimità del punteggio premiale di 15 punti attribuito all’aggiudicataria per la classe di consumo energetico dei distributori, assumendo che la lex specialis contenesse una “imprecisione linguistica”: pur prevedendo sistemi di valutazione distinti per distributori “caldi” e “freddi”, essa avrebbe illegittimamente disposto il punteggio per tutti i 12 distributori, compresi quelli per cui non esisterebbe un sistema di certificazione analogo.
La controinteressata si costituiva proponendo ricorso incidentale, volto a contestare il punteggio attribuito alla ricorrente per la mancata sottoscrizione della documentazione allegata all’offerta tecnica. La ricorrente principale depositava quindi motivi aggiunti, con i quali deduceva l’illegittimità della clausola del bando su cui il ricorso incidentale si fondava, nell’interpretazione proposta dalla controinteressata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il ricorso principale nel merito. Ha rilevato che la lettura coordinata degli atti di gara esclude ogni contraddittorietà: l’art. 8 del capitolato e l’art. 11 del disciplinare, letto insieme al successivo art. 12.2, chiariscono che il criterio premiale concerne tutti i 12 distributori, sia “caldi” sia “freddi”. L’art. 8 del capitolato, nel disciplinare le caratteristiche dei distributori di bevande calde e fredde, rinvia al Protocollo industriale EVA-EMP 3.1b, in attesa di regolamenti delegati comunitari o standard analoghi; il disciplinare, per il criterio 5, richiede schede tecniche che rechino la classe energetica secondo la scala A/G.
Il Tribunale ha inoltre escluso che la previsione fosse irragionevole o inattuabile, rilevando che entrambi gli standard identificati dalla lex specialis — UNI EN 50597 per i distributori refrigerati e Protocollo EVA-EMP 3.1b per quelli caldi — sono contraddistinti da una scala di etichettatura energetica da A a G. L’attribuzione del punteggio massimo era pertanto subordinata alla sola condizione che tutti i distributori offerti appartenessero alle classi A o B, ciascuno secondo il proprio standard di riferimento.
Quanto alla correttezza della valutazione, il Collegio ha osservato che la controinteressata aveva dimostrato, tramite le schede tecniche prodotte in sede di offerta, la classe energetica di ciascun modello, sì che l’attribuzione del punteggio risultava conforme alla disciplina di gara e frutto di una valutazione discrezionale non irragionevole e coerente con l’istruttoria espletata.
Per l’effetto, il ricorso incidentale è stato dichiarato improcedibile e i motivi aggiunti inammissibili, essendo stati proposti al solo fine di prevenire l’applicazione della clausola del bando nell’interpretazione fatta valere dalla controinteressata, applicazione mai avvenuta. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, sono poste a carico della ricorrente soccombente nei confronti dell’aggiudicataria e della stazione appaltante, mentre sono state compensate con riferimento alle altre parti.
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Nota della Redazione
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