Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta per la Carta docente (TAR Sicilia n. 1104 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di giudizio di ottemperanza, il ricorso proposto ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm. è accolto quando risultino integrati i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., con particolare riguardo alla mancata impugnazione del titolo giudiziale, attestata da certificazione di cancelleria, e al decorso del termine dilatorio. Il giudice ordina all’Amministrazione di dare puntuale esecuzione al giudicato entro un termine fissato e, in caso di inerzia, nomina commissario ad acta un dirigente della stessa Amministrazione resistente. La regola dell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, desumibile dall’art. 5 sexies, comma 8, legge n. 89/2001, è applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, con esclusione di ogni compenso aggiuntivo per il munus di ausiliario del giudice.
Il Fatto
Due docenti hanno agito in ottemperanza per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice del lavoro che aveva riconosciuto il loro diritto al beneficio della Carta docente per tre anni scolastici, pari a € 1.500,00 ciascuna, oltre interessi legali dalla maturazione del credito al saldo. Il titolo era stato notificato all’Amministrazione e non era stato impugnato nei termini, divenendo definitivo.
Le ricorrenti hanno quindi domandato la condanna dell’Amministrazione alla puntuale esecuzione del giudicato e la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia, con vittoria delle spese da distrarre in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha innanzitutto verificato la sussistenza dei presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., alla luce della documentazione prodotta. Assume rilievo decisivo la mancata impugnazione della sentenza del giudice ordinario, attestata da apposita certificazione di cancelleria, e il decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997.
Integrati tali requisiti, il ricorso è stato accolto nei limiti indicati, ordinando all’Amministrazione di provvedere entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione alla puntuale e completa ottemperanza del titolo azionato. In caso di decorso infruttuoso del termine, il giudice ha stabilito che provvederà su istanza di parte il commissario ad acta, entro ulteriori sessanta giorni.
La nomina è caduta sul Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario della medesima Direzione munito di adeguata competenza. Il Collegio ha escluso qualsiasi compenso per l’attività sostitutiva, trattandosi di dirigente dello stesso Ministero resistente e rientrando quindi il munus nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
A sostegno di tale soluzione, il Tribunale ha richiamato la disposizione dell’art. 5 sexies, comma 8, legge n. 89/2001, introdotta dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015, dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della medesima legge, ritenendola applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro. Il Collegio ha inoltre precisato che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza.
Quanto alle modalità operative, il commissario è tenuto a effettuare il deposito di atti e documenti esclusivamente tramite la procedura P.A.T., nel fascicolo telematico, utilizzando il modulo denominato “Modulo PDF deposito ausiliari del giudice e parti non rituali”, debitamente compilato, firmato digitalmente e inoltrato all’indirizzo PEC risultante dall’elenco dedicato. In ragione della soccombenza e della non particolare complessità delle questioni, le spese sono state poste a carico dell’Amministrazione intimata, liquidate in € 552,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.