Ottemperanza e acquisizione sanante: poteri del Comune e ruolo dell’OSL (TAR Sicilia n. 1106 del 20.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’amministrazione e ne ordina l’esecuzione, ma non può sostituirsi alla scelta discrezionale riservata all’ente locale. Quando l’esecuzione impone la restituzione del suolo illegittimamente occupato, previo ripristino, resta ferma la facoltà del Comune di adottare, entro il medesimo termine assegnato, un provvedimento acquisitivo ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001. In pendenza della procedura di dissesto di cui agli artt. 246 e ss. d.lgs. n. 267/2000, l’adozione dell’atto di acquisizione rientra tra le attribuzioni dell’Organo straordinario di liquidazione, mentre la scelta tra restituzione e acquisizione residua in capo agli organi istituzionali dell’ente, non riducendosi a mera liquidazione di crediti patrimoniali. Decorso inutilmente il termine, su sollecitazione della parte, provvede in via sostitutiva il commissario ad acta.

Il Fatto

I ricorrenti hanno proposto ricorso per l’esecuzione della sentenza n. 2836/2020, resa dal TAR Sicilia – Palermo, Sez. III, limitatamente al capo che ha condannato l’amministrazione alla restituzione, previa riduzione in pristino, dei terreni illegittimamente occupati di loro proprietà. La stessa sentenza aveva precisato che restava ferma la facoltà del Comune di determinarsi ai sensi dell’art. 42-bis, con liquidazione dell’indennizzo e salvezza del diritto al risarcimento per il periodo di occupazione senza titolo.

La sentenza è stata notificata al Comune a mezzo PEC nel luglio 2024. Non essendo intervenuta l’esecuzione, i ricorrenti hanno introdotto il giudizio di ottemperanza, chiedendo la condanna dell’ente e la nomina di un commissario ad acta. Il Comune si è costituito resistendo al ricorso.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il collegio ha escluso dal materiale decisorio la memoria difensiva del Comune, depositata oltre i termini di cui agli artt. 73, co. 1, e 87, co. 3, c.p.a., tenendone conto solo ai fini della costituzione in giudizio.

Nel merito, sulla base della documentazione in atti, il Tribunale ha rilevato la sussistenza dei presupposti dell’art. 114 c.p.a. e ha accolto il ricorso. L’amministrazione deve provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, alla restituzione dell’immobile, previa riduzione in pristino. Entro lo stesso termine resta nella facoltà del Comune adottare un provvedimento acquisitivo ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001.

La Corte affronta poi il coordinamento con la procedura di dissesto in corso presso l’ente. Richiamando Cons. Stato, Ad. Plen. n. 15/2020, precisa che l’adozione dell’atto di acquisizione rientra tra le attribuzioni dell’OSL, mentre la scelta tra restituzione del suolo e acquisizione residua in capo agli organi istituzionali locali. Ne deriva che l’OSL interviene solo all’esito di tale decisione discrezionale, non riducibile alla mera liquidazione di crediti patrimoniali, come già affermato da TAR Sicilia, Palermo, Sez. V, n. 2386/2025 e n. 997/2024.

Per il caso di inutile decorso del termine, il Tribunale ha nominato commissario ad acta, su sollecitazione della parte interessata, il Dirigente del Dipartimento delle Autonomie Locali, con facoltà di delega, assegnando ulteriori sessanta giorni. Il collegio ha precisato che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza, richiamando C.G.A.R.S. n. 138/2015 e TAR Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039/2019. L’incarico è di natura sostitutiva, sicché le mere attività di impulso verso gli uffici dell’ente non valgono a corretta esecuzione.

Quanto al compenso, la liquidazione avverrà con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con richiesta da presentare a pena di decadenza nei termini dell’art. 71 del medesimo d.P.R., decorrenti dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione e non dal deposito della relazione. Il decreto sarà trasmesso alla Procura presso la Corte dei conti per le valutazioni sulla eventuale responsabilità erariale da mancata attivazione dell’organo tenuto ad adempiere. Il commissario deposita esclusivamente tramite PAT. Le spese di lite, comprensive degli atti funzionali al giudizio di ottemperanza, sono liquidate secondo soccombenza, in misura che tiene conto della non particolare complessità delle questioni, con condanna del Comune alla rifusione del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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