Indennità servizi esterni spetta anche senza contatto diretto con detenuti (TAR Toscana n. 343 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’indennità per i servizi esterni prevista dall’art. 9, comma 2, del d.P.R. n. 395/1995 spetta al personale del Corpo di polizia penitenziaria che presti servizio in aree caratterizzate dalla presenza, anche solo temporanea, di detenuti o internati, indipendentemente dal tipo di mansioni svolte e senza necessità di provare un contatto concreto e continuativo con gli stessi. Ai fini della spettanza è sufficiente che l’attività si svolga in spazi e locali accessibili e usualmente frequentati da detenuti, purché il servizio duri più di tre ore. La revoca dell’emolumento fondata sull’assenza di compiti operativi e sulla dichiarata inidoneità parziale al servizio è illegittima. Il dirigente che accerta l’illegittima revoca è tenuto a disporre la restituzione delle somme non corrisposte, non ostando la diversità del titolare dell’ufficio nel periodo di riferimento.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso un istituto penale per i minorenni, percepiva l’indennità per i servizi esterni fino a quando, con direttiva dirigenziale, l’emolumento gli è stato revocato con decorrenza immediata. L’Amministrazione riteneva insussistenti i presupposti della norma istitutiva, sul rilievo che il dipendente fosse ormai destinato a mansioni non operative, fosse dichiarato permanentemente inidoneo al servizio (in modo parziale) e operasse in locali esterni all’area detentiva.
Successivamente, un nuovo dirigente ha riattribuito l’indennità, accertando l’impossibilità di garantire la separazione tra ambienti detentivi e uffici, per l’assenza di muro di cinta e di un accesso separato. Il ricorrente ha quindi chiesto la corresponsione dell’indennità per il periodo marzo 2019-dicembre 2021, ma l’istanza è stata respinta con il rilievo dell’impossibilità di modificare le decisioni del predecessore. Da qui il ricorso per l’accertamento del diritto e la condanna al pagamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal tenore letterale dell’art. 9, comma 2, del d.P.R. n. 395/1995, che estende al personale del Corpo di polizia penitenziaria il compenso per i servizi esterni. La norma, secondo le circolari amministrative richiamate, ricomprende tutti i servizi svolti all’interno del muro di cinta o, per le strutture prive di cinta, al di là della portineria di ingresso. Non è richiesta la presenza stabile e permanente dei detenuti nei locali.
Il giudice amministrativo afferma che l’indennità remunera il maggior disagio connesso allo svolgimento della prestazione in luoghi oggettivamente caratterizzati dalla presenza di detenuti, anche solo temporanea. Non si rinvengono, nella disciplina, previsioni che limitino l’erogazione ai soli giorni di contatto concreto con i detenuti: è sufficiente che il servizio, di durata superiore a tre ore, si svolga in spazi accessibili e usualmente frequentati da tali soggetti. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, sez. II, n. 1858 del 2022 e TAR Lazio, Roma, sez. V, n. 160 del 2023.
La Corte valorizza gli esiti dei sopralluoghi presso l’istituto, che hanno accertato l’assenza di cinta muraria, l’accesso promiscuo agli uffici rispetto all’area detentiva, l’uso promiscuo della scala e la costante presenza di detenuti nelle aree destinate alle attività istituzionali. Tali circostanze non sono state contestate dall’Amministrazione. Risulta inoltre pacifico che il ricorrente abbia svolto servizio in modo continuativo e per l’intera giornata lavorativa nei medesimi uffici.
Il Collegio accerta quindi il diritto all’indennità per l’intero periodo, compreso quello di illegittima revoca. Annulla i provvedimenti impugnati, compresa la nota di diniego della restituzione, osservando che la restituzione delle somme discende dalla corretta applicazione della normativa vigente e non dalla disponibilità del dirigente in carica. Condanna l’Amministrazione al pagamento entro sessanta giorni, oltre interessi legali o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994, e liquida le spese in favore del ricorrente.
Nota della Redazione
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