L’ammonimento per stalking non richiede la piena prova della condotta persecutoria (TAR Lombardia n. 3134 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ammonimento del Questore adottato ai sensi dell’art. 8 del d.l. n. 11/2009 ha natura preventiva e cautelare, non sanzionatoria, ed è finalizzato a prevenire la commissione dei reati di cui all’art. 612-bis cod. pen. L’accertamento dei fatti che ne costituisce presupposto non richiede la piena prova della responsabilità penale dell’ammonito, essendo sufficiente un quadro indiziario dal quale desumere, con adeguato grado di attendibilità, un comportamento reiterato, anomalo, minaccioso o molesto, idoneo a determinare uno stato di ansia o paura nella vittima. Il provvedimento si fonda su un giudizio prognostico ex ante circa la sussistenza di un pericolo, che prescinde dall’accertamento tipico del processo penale.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il provvedimento con cui il Questore di Milano lo aveva ammonito ai sensi dell’art. 8 del d.l. n. 11/2009, a seguito della richiesta presentata dalla ex fidanzata che lo indicava autore di condotte persecutorie. Il provvedimento contestava all’uomo numerosi tentativi di contatto, la reiterata presenza nei pressi del luogo di lavoro della donna e un episodio di pedinamento, comportamenti che avevano cagionato alla vittima un grave e perdurante stato di ansia e paura, tale da indurla a modificare le proprie abitudini di vita.
Il ricorrente deduceva la violazione del principio del contraddittorio, l’insussistenza dei presupposti per l’adozione della misura per carenza del requisito della reiterazione e dell’attualità delle condotte, nonché l’erronea rappresentazione dei fatti da parte dell’Amministrazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto il ricorso, richiamando il consolidato orientamento secondo cui l’ammonimento si caratterizza per una spiccata natura preventiva e svolge una funzione dissuasiva rispetto a comportamenti che, se reiterati, potrebbero integrare il reato di atti persecutori. La valutazione demandata all’Autorità di pubblica sicurezza non è diretta ad accertare una responsabilità, ma a prevenire la commissione di reati mediante un giudizio prognostico ex ante sulla sussistenza di una situazione di pericolo per la persona offesa.
La Corte ha precisato che, ai fini dell’emanazione del provvedimento, non occorre la piena prova del carattere persecutorio delle condotte, essendo sufficiente la sussistenza di elementi indiziari oggettivi dai quali desumere, con adeguato grado di attendibilità, un comportamento reiterato, anomalo, minaccioso o molesto, capace di ingenerare nella vittima uno stato di ansia e paura. Il quadro indiziario risulta confermato dagli atti istruttori versati in giudizio, che documentavano il tentativo di contatto dell’uomo nelle prime ore del mattino, le reiterate presenze sotto l’ufficio della vittima a partire dall’ottobre 2023 e un episodio di inseguimento nel febbraio 2024.
Quanto alla dedotta violazione del contraddittorio, il Collegio ha osservato che la documentazione, comprensiva dell’istanza di ammonimento e degli allegati, era stata trasmessa al ricorrente in esito all’istanza di accesso agli atti, sicché questi aveva avuto la possibilità di contestare i fatti; la circostanza che le dichiarazioni testimoniali fossero emerse solo in giudizio non integrava la lamentata lesione, atteso che i fatti ivi rappresentati erano stati comunque contestati.
Infine, la Corte ha ritenuto infondata la censura relativa alla carenza di attualità delle condotte e alla sopravvenuta cessazione delle stesse. La circostanza sopravvenuta non inficia la legittimità del provvedimento, ben potendo essere valutata in sede di eventuale riesame su istanza dell’ammonito, ai sensi dell’art. 3, comma 5-ter, del d.l. n. 93/2013, introdotto dalla legge n. 168/2023, che consente la revoca della misura su richiesta dell’interessato decorsi tre anni dall’emissione.
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Nota della Redazione
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