Ordinanza sindacale contingibile e urgente non giustificata da degrado ordinario della strada (TAR Toscana n. 754 del 17.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il Sindaco non può adottare un’ordinanza contingibile e urgente ex art. 54 del d.lgs. n. 267/2000 per fronteggiare una situazione di pericolo determinata dall’ordinario e progressivo deterioramento del manto stradale, dovuto al passare del tempo e ai normali fenomeni atmosferici. L’ordinanza contingibile e urgente presuppone eventi eccezionali e imprevedibili, non fronteggiabili con gli ordinari strumenti di gestione. Il Comune, cui sia stato riconosciuto in sede giurisdizionale il diritto-dovere di realizzare e completare le opere di urbanizzazione in danno dei lottizzanti inadempienti, non può addossare a costoro obblighi nuovi di manutenzione straordinaria coincidenti, almeno in parte, con quelle stesse opere, procrastinandone la realizzazione. L’ordine di rifacimento stabile della strada, lungi dal costituire intervento minimale di messa in sicurezza, integra la sostanziale realizzazione dell’opera di urbanizzazione e ricade sul Comune. È illegittima, pertanto, l’esecuzione in danno disposta in forza di tale ordinanza.

Il Fatto

Con deliberazione consiliare n. 11 del 17 aprile 2002 il Comune di Pelago approvava un progetto unitario convenzionato, seguito dalla convenzione urbanistica di lottizzazione del 2003. I lottizzanti erano una società, incaricata dei lavori, e alcuni privati proprietari, tra cui il ricorrente. A loro carico erano previsti il completamento e la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, a scomputo degli oneri, e la cessione gratuita delle opere e delle aree al Comune.

Accertato l’inadempimento dei lottizzanti con sentenza non definitiva e sentenza definitiva del TAR Toscana, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7844/2021, confermava le decisioni di prime cure, rideterminando solo l’importo dovuto per errore di calcolo. Il Comune, riscontrate le pessime condizioni della strada di Via S. Maria a Popigliano, adottava l’ordinanza sindacale n. 14 del 21 ottobre 2021, ingiungendo ai lottizzanti di eseguire entro trenta giorni gli interventi indicati in una relazione tecnica. In seguito all’inerzia dei proprietari il Comune disponeva l’esecuzione in danno, poi completata. Il ricorrente impugnava l’ordinanza, la relazione tecnica, la direttiva di Giunta e la determina di esecuzione in danno.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente lamentava l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, il difetto di titolarità dell’obbligo, non essendo le strade di sua proprietà, e la carenza dei presupposti dell’art. 54 del d.lgs. n. 267/2000.

Il Collegio esamina congiuntamente le censure e le ritiene fondate, incentrando la decisione su un rilievo dirimente. Anche a voler ritenere l’ordine rivolto ai ricorrenti in forza della convenzione del 2003, le opere ingiunte non possono qualificarsi come interventi minimali di messa in sicurezza, ascrivibili al generale obbligo di manutenzione gravante sui lottizzanti sino alla cessione delle aree. Esse consistono nel complessivo rifacimento della strada e nella realizzazione di una rete di protezione a margine della viabilità interna, coincidendo almeno in parte con le opere di urbanizzazione previste in convenzione.

Tale conclusione emerge dal raffronto tra la relazione del C.T.U. elaborata nel giudizio per il calcolo delle somme necessarie all’esecuzione delle opere e la relazione tecnica comunale allegata all’ordinanza. In entrambi i documenti è previsto il rifacimento del manto stradale con stesa di binder, che comporta lo stabile rifacimento della strada e la sostanziale realizzazione dell’opera di urbanizzazione.

Il giudice amministrativo ha definitivamente riconosciuto al Comune il diritto e il conseguente obbligo di realizzare e completare le opere in proprio, con spese a carico dei lottizzanti inadempienti. Costoro sono stati condannati a corrispondere le somme necessarie, alcuni hanno in parte già provveduto e il Comune è stato ammesso al passivo del fallimento della società anche per gli interventi in discussione. La scelta di procrastinare il completamento non può comportare l’assunzione di obblighi nuovi a carico dei lottizzanti, ma deve essere rivista e adeguata alle contingenze.

Quanto all’art. 54 del d.lgs. n. 267/2000, non emergono le condizioni che legittimano l’ordinanza extra ordinem. L’istruttoria ha evidenziato un pericolo causato non da eventi eccezionali e imprevedibili, ma dall’ordinario deterioramento del manto stradale, cui il Comune avrebbe dovuto far fronte in via ordinaria, provvedendo al rifacimento e al completamento delle strade nell’esercizio delle prerogative riconosciutegli in sede giudiziaria. Il ricorso è pertanto accolto, con assorbimento di ogni ulteriore profilo, e i provvedimenti impugnati sono annullati nella parte in cui pongono l’esecuzione delle opere a carico del ricorrente. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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