Varianti interne e vincoli VPRG: irrilevante la normativa sopravvenuta (Cons. Stato n. 4566 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di legittimità sul diniego di permesso di costruire in sanatoria per modifiche al distributivo interno si svolge alla stregua della disciplina urbanistica vigente al momento di realizzazione delle opere, in applicazione del principio tempus regit actum. Le sopravvenute varianti allo strumento urbanistico, anche se favorevoli all’istante, non incidono sulla legittimità del provvedimento impugnato. La riqualificazione dell’istanza di variante in domanda di sanatoria non è preclusiva, poiché il contrasto con la disciplina edilizia e urbanistica impedisce in ogni caso il rilascio del titolo. Gli atti comunali che, pur denominati “diffida”, ordinano la conformazione delle opere entro un termine e preannunciano l’esecuzione d’ufficio costituiscono provvedimenti repressivi immediatamente lesivi e come tali impugnabili.
Il Fatto
I proprietari di un edificio ubicato nell’isola di Burano presentavano nel 2009 una domanda di permesso di costruire in variante per opere di straordinaria manutenzione e modifiche al distributivo interno. Il Comune riqualificava l’istanza come richiesta di permesso in sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 e la respingeva, ravvisando il contrasto delle opere con la Scheda 1 delle NTA della variante al piano regolatore e con i requisiti di accessibilità del bagno del locale commerciale.
Seguivano un’ordinanza di conformazione e un successivo provvedimento di esecuzione d’ufficio, impugnati con motivi aggiunti. Il TAR Veneto respingeva ricorso e motivi aggiunti; i privati proponevano appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il primo motivo, con cui gli appellanti sostenevano che il TAR avesse travisato la natura delle opere — mere varianti in corso d’opera e non ristrutturazione — e che le modifiche fossero legittime anche in base alla variante del 2020. La sentenza di primo grado, osserva il Consiglio, ha riconosciuto la natura interna degli interventi senza qualificarli come ristrutturazione, e ha confermato il diniego per il contrasto con la Scheda 1 delle NTA, che vietava qualsiasi modifica al distributivo interno, imponeva la preservazione delle scale e collocava i bagni sul fronte principale.
Quanto allo spostamento del bagno al piano secondo, il TAR aveva ritenuto indimostrato il preteso ripristino delle caratteristiche ante operam, e gli appellanti non hanno offerto alcun riscontro negli elaborati grafici. La scala interna non era oggetto del provvedimento di diniego né dei motivi di primo grado.
Il punto centrale è il principio tempus regit actum: le successive modifiche della disciplina urbanistica sono irrilevanti per la legittimità dell’atto impugnato. Il diniego, inoltre, poggia su una duplice motivazione autonoma in tema di accessibilità del bagno al piano terra — la destinazione a spazio aperto al pubblico e la prescrizione contenuta nel permesso unico del 2009 ai sensi del D.M. n. 236/1989 — delle quali gli appellanti hanno contestato solo la prima; la seconda, non impugnata, sostiene da sola la decisione.
Il secondo motivo è infondato. Benché il frontespizio dei due atti richiami una “diffida a conformare”, il primo provvedimento ordina espressamente la conformazione entro 90 giorni con avvertimento dell’esecuzione d’ufficio, e il secondo dispone il ripristino coattivo. Si tratta dunque di provvedimenti repressivi, impositivi di obblighi e impugnabili per la loro immediata lesività; in caso contrario i motivi aggiunti sarebbero stati inammissibili per carenza di interesse. L’appello è respinto e le spese del grado compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.