Ordinanza sindacale di messa in sicurezza rifiuti illegittima per omessa partecipazione (TAR Abruzzo n. 449 del 14.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza con cui il Sindaco, ai sensi dell’art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152/2006 e dell’art. 56 della legge Regione Abruzzo n. 45/2007, impone al proprietario del fondo la messa in sicurezza delle aree su cui insistono rifiuti abbandonati da terzi e delle aree circostanti è illegittima se non è preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento, senza che siano indicate le ragioni di urgenza. La legislazione di settore impone il contraddittorio procedimentale per accertare l’imputazione, a titolo di dolo o di colpa, della responsabilità del proprietario, concorrente e solidale con quella degli autori dell’abbandono, anche quando questi non siano identificabili. Tale accertamento è imprescindibile per impedire che la responsabilità del proprietario si trasformi in una responsabilità da posizione. In difetto, residua la responsabilità sussidiaria e oggettiva del comune.

Il Fatto

La società concessionaria di un tratto autostradale ha presentato denuncia-querela contro ignoti per l’abbandono di rifiuti sotto le campate di un viadotto ricadente nel territorio comunale. Con ordinanza n. 1 del 7 febbraio 2025 il Sindaco ha ordinato alla società, nella qualità di proprietaria delle aree, di provvedere entro trenta giorni alla messa in sicurezza di dette aree, mediante presidi atti a evitare l’accesso incontrollato al fondo, e di valutare ogni azione per scongiurare la contaminazione delle aree circostanti.

La società ha impugnato l’ordinanza davanti al TAR Abruzzo, deducendo la violazione dei diritti partecipativi, l’atipicità e la sproporzione dell’ordine, nonché l’omesso accertamento della propria responsabilità concorrente. Il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare con ordinanza n. 82 del 10 aprile 2025. All’udienza dell’8 ottobre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama i propri precedenti tra le medesime parti (sentenze n. 303 e n. 304 del 18 giugno 2025), con i quali è stata ritenuta illegittima l’ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti abbandonati da terzi per violazione dell’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento di cui all’art. 7, comma 1, legge n. 241/1990. Da tali precedenti si ricava che la legislazione di settore impone il contraddittorio per l’accertamento della responsabilità del proprietario, concorrente e solidale con quella degli autori dell’abbandono, e che l’accertamento in contraddittorio di una condotta dolosa o colposa è necessario per scongiurare che la responsabilità si trasformi in una responsabilità da posizione.

Nel caso concreto non risulta comunicato alla società l’avvio del procedimento di cui all’art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152/2006, né sono state indicate le ragioni di urgenza che ne avrebbero giustificato l’omessa comunicazione. Il Tribunale precisa che l’ordinanza impugnata non impone la rimozione dei rifiuti, ma la messa in sicurezza delle aree e l’adozione di azioni volte a impedire la contaminazione di quelle circostanti. L’art. 192, comma 3, secondo periodo, d.lgs. n. 152/2006 attribuisce al Sindaco il potere di individuare le operazioni necessarie, tra cui sono ricomprese le azioni prodromiche di messa in sicurezza. Anche tali attività presuppongono però l’accertamento in contraddittorio della responsabilità dolosa o colposa del proprietario.

Il Collegio accoglie anche il secondo motivo. Dalla segnalazione della Polizia Stradale si evince esclusivamente l’impossibilità di identificare l’autore del reato di abbandono di rifiuti. Il Sindaco ha ordinato attività impegnative e dispendiose in ragione della sola qualità di proprietaria dei terreni, senza accertare condotte attive od omissive idonee ad agevolare o a non impedire l’abbandono, né la loro imputabilità a titolo di dolo o di colpa, come richiesto da Cons. Stato, Sez. IV, n. 2399 del 2021.

Il ricorso è pertanto accolto e l’ordinanza sindacale annullata. Le spese seguono la soccombenza del Comune; sono compensate nei confronti dei Ministeri e non ripetibili verso l’ARTA Abruzzo, non costituita.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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