Obbligo dell’Amministrazione di pronunciarsi sull’istanza di accoglienza dei richiedenti asilo (TAR Lazio n. 13284 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il richiedente protezione internazionale ha diritto a ottenere una pronuncia espressa dell’Amministrazione sulla propria istanza di ammissione alle misure di accoglienza previste dal d.lgs. n. 142/2015. L’inerzia serbata oltre il termine di cui all’art. 2, comma 2, legge n. 241/1990 costituisce una violazione del principio di legalità e del canone di buon andamento di cui all’art. 97 Cost., azionabile con il rito avverso il silenzio. Il giudice dichiara l’obbligo di provvedere entro un termine determinato e nomina sin da subito un Commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
Il Fatto
La controversia trae origine dall’istanza con cui un cittadino straniero, richiedente protezione internazionale, ha domandato l’ammissione al circuito di accoglienza nazionale previsto dal d.lgs. n. 142/2015. A fronte della mancata risposta da parte dell’Amministrazione competente, il ricorrente ha adito il TAR ai sensi del rito speciale avverso il silenzio, per sentir accertare l’illegittimità dell’inerzia e l’obbligo di provvedere. Le Amministrazioni intimate si sono costituite con una memoria di stile, senza addurre elementi che potessero giustificare la mancata adozione del provvedimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la posizione del ricorrente, in quanto richiedente asilo, è disciplinata dal d.lgs. n. 142/2015, il quale pone a carico dell’Amministrazione competente specifici obblighi in ordine alla predisposizione e all’erogazione delle misure di accoglienza. Tale quadro normativo si innesta nel generale dovere di conclusione del procedimento mediante un provvedimento espresso entro il termine stabilito dall’art. 2, comma 2, legge n. 241/1990.
Nel caso di specie, l’istanza era stata ritualmente presentata, ma l’Amministrazione è rimasta inerte, omettendo di adottare il necessario provvedimento espresso nel termine di legge. Tale comportamento integra una violazione del principio di legalità dell’azione amministrativa e del canone di buon andamento di cui all’art. 97 Cost., rendendo fondato il ricorso.
Il Tribunale dichiara quindi l’obbligo dell’Amministrazione di pronunciarsi sull’istanza entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza. Per l’ipotesi di perdurante inerzia, dispone sin d’ora la nomina di un Commissario ad acta nella persona del responsabile pro tempore del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno, il quale, anche a mezzo di funzionario delegato, dovrà riscontrare la domanda con un provvedimento espresso nei successivi trenta giorni.
La peculiarità della vicenda e la natura degli interessi coinvolti giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite, mentre la fondatezza del ricorso consente l’ammissione definitiva del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, con liquidazione del compenso professionale secondo i valori minimi previsti dal d.m. n. 55/2014 per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità, nella misura complessiva indicata in dispositivo.
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Nota della Redazione
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