Ordinanze sindacali anti-5G superate dal regolamento: improcedibilità e inammissibilità (TAR Sicilia n. 10 del 07.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le ordinanze contingibili e urgenti adottate dal Sindaco ai sensi dell’art. 50 TUEL per vietare la sperimentazione e l’installazione della tecnologia 5G perdono efficacia quando sopravviene il regolamento comunale sugli impianti di telefonia previsto dall’art. 8, comma 6, legge n. 36/2001: il ricorso proposto avverso le stesse è pertanto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il regolamento comunale sugli impianti di trasmissione è atto a efficacia differita: la sua lesività si concretizza solo con l’atto applicativo che ne attua la regola astratta, sicché l’impugnazione proposta in assenza di tale atto è inammissibile per difetto di interesse attuale. Nel giudizio avente a oggetto ordinanze di necessità adottate dal Sindaco quale organo comunale va disposta l’estromissione del Ministero dell’interno, non implicando l’esercizio di competenze di Ufficiale di Governo. La domanda risarcitoria richiede allegazione e prova dell’an e del quantum.

Il Fatto

La società ricorrente, titolare di licenza individuale per il servizio radiomobile pubblico di comunicazione elettronica, ha impugnato dinanzi al TAR Sicilia l’ordinanza contingibile e urgente n. 14 del 14.04.2020, con cui il Sindaco di un comune siciliano aveva vietato a chiunque la sperimentazione e l’installazione della tecnologia 5G sull’intero territorio comunale, in attesa della nuova classificazione della cancerogenesi da parte dell’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro, in applicazione del principio di precauzione e a tutela della salute dei residenti.

Con successivi motivi aggiunti la società ha gravato l’ordinanza sindacale n. 34 del 03.07.2020, che aveva modificato la precedente solo nel termine finale di efficacia, il regolamento comunale sugli impianti approvato con delibera consiliare n. 29 del 04.10.2021 e, infine, la delibera consiliare n. 71 del 30.10.2023, modificativa del regolamento. Il Comune ha eccepito l’improcedibilità dei primi gravami e l’irricevibilità e inammissibilità del terzo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’interno. L’eccezione è accolta: la controversia riguarda esclusivamente atti dell’amministrazione comunale, adottati ai sensi dell’art. 50 TUEL, senza alcun esercizio di competenze di Ufficiale di Governo. Ne consegue l’estromissione dal giudizio del Ministero intimato.

Nel merito, il ricorso introduttivo e il primo ricorso per motivi aggiunti sono dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse. L’ordinanza n. 14/2020 è stata superata dall’ordinanza n. 34/2020, che ne ha modificato il solo termine finale; quest’ultima ha poi cessato di avere efficacia con l’adozione e l’entrata in vigore del regolamento comunale di cui all’art. 8, comma 6, legge n. 36/2001. Dall’eventuale annullamento degli atti gravati il ricorrente non potrebbe ritrarre alcuna utilitas.

Anche il secondo ricorso per motivi aggiunti è improcedibile: con delibera consiliare n. 71 del 30.10.2023 il Comune ha modificato gli artt. 4 e 10 ed eliminato gli artt. 5, 14 e 20 del regolamento gravato, facendo venir meno l’oggetto delle doglianze.

Il terzo ricorso per motivi aggiunti è inammissibile per difetto di interesse, a prescindere da ogni questione di ricevibilità. Il Collegio richiama il principio secondo cui la lesività dell’atto regolamentare si concretizza nel momento in cui interviene l’atto applicativo che attua la regola dettata in via astratta e generale, ed è in quel momento che l’interesse a ricorrere diviene effettivo e attuale, richiamando C.G.A.R.S. n. 207 del 2023, che conferma TAR Sicilia, Catania, n. 1511/2022 in fattispecie analoga.

La domanda risarcitoria è rigettata perché non è stato allegato né provato l’an e il quantum della pretesa. L’esito del giudizio e la novità delle questioni giuridiche giustificano la compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *