Inottemperanza del giudicato lavoristico: nomina del commissario ad acta e spese di lite (TAR Lombardia n. 3863 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è strutturato per garantire l’effettività della tutela giurisdizionale ed è ammissibile quando l’amministrazione, decorso il termine dilatorio di 120 giorni ex art. 14 del d.l. n. 669/1996, non abbia ottemperato al giudicato. L’inerzia dell’amministrazione, che non fornisca alcuna deduzione difensiva, determina l’accoglimento della domanda e l’ordine di esecuzione del titolo entro un termine perentorio. La nomina sin d’ora del commissario ad acta è volta a scongiurare un’ulteriore protrazione dell’inerzia. L’attività demandata al commissario rientra nei suoi compiti istituzionali, sicché non è dovuto alcun compenso aggiuntivo. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono distratte a favore del difensore antistatario.
Il Fatto
Il lavoratore, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento dell’importo di € 500,00 a titolo di carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per l’anno scolastico 2024/25, oltre interessi legali. Nonostante la notifica della sentenza, l’amministrazione non aveva provveduto al pagamento, neppure parziale. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza, deducendo la violazione del giudicato. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, senza formulare deduzioni sostanziali.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha osservato che rispetto al titolo esecutivo, passato in giudicato e ritualmente notificato, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per il pagamento. La documentazione in atti e le dichiarazioni del ricorrente hanno comprovato che l’amministrazione non aveva effettuato alcun pagamento. La resistente, con memoria di stile, non ha contestato né l’an né il quantum del credito, né ha fornito indicazioni sull’andamento della procedura di pagamento.
Il Collegio ha quindi dichiarato l’inottemperanza del Ministero, ordinandogli di dare esecuzione integrale alla sentenza entro novanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione. Per il caso di inutile decorso del termine, è stato sin d’ora nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, che assumerà le sue funzioni solo su istanza del creditore, provvedendo entro i successivi sessanta giorni.
Il Collegio ha precisato che l’attività demandata al commissario rientra nei suoi compiti istituzionali, non essendo dovuto alcun compenso. La nomina anticipata è finalizzata a garantire l’effettività della tutela evitando un nuovo giudizio. La condanna alle spese segue la soccombenza, con liquidazione secondo i criteri indicati dal Consiglio di Stato nelle sentenze nn. 4431/25, 3897/25, 6920/25, 6923/25 e 6924/25, con distrazione a favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.