Requisiti di idoneità professionale e pertinenza dell’iscrizione camerale nella gara di concessione (TAR Sardegna n. 10 del 16.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nella gara di concessione di spazi aziendali per servizi di mensa, l’iscrizione alla Camera di Commercio costituisce requisito di idoneità professionale e deve avere ad oggetto un’attività pertinente anche se non coincidente con l’oggetto dell’appalto, secondo la nozione introdotta dal nuovo codice dei contratti. Il requisito dei servizi analoghi non richiede identità né sovrapponibilità perfetta con le prestazioni poste a base di gara, ma una considerazione globale e complessiva delle prestazioni, idonea a dimostrare l’attitudine tecnica del concorrente. La lex specialis va interpretata secondo criteri sostanziali, in ossequio ai principi del risultato e della fiducia, che depotenziаno le prassi di formalistica applicazione delle clausole e gli automatismi espulsivi. Le prescrizioni che si riferiscono a incombenti successivi all’aggiudicazione integrano requisiti di esecuzione e non di partecipazione, con esclusione di ogni automatica estromissione.

Il Fatto

Un raggruppamento temporaneo di imprese, collocatosi al secondo posto nella graduatoria del lotto riguardante il servizio mensa, impugnava la determina con cui la stazione appaltante aveva aggiudicato la concessione quinquennale degli spazi aziendali a un raggruppamento concorrente. Dopo aver ottenuto la documentazione tramite accesso agli atti e aver visto respinta l’istanza di autotutela, il ricorrente deduceva cinque motivi, lamentando l’assenza del verbale di sopralluogo, della domanda di partecipazione e del patto di integrità, oltre al difetto dei requisiti di capacità tecnico-professionale.

Il ricorrente contestava inoltre la costituzione della cauzione provvisoria mediante bonifico ordinario, l’omessa indicazione delle quote di partecipazione nel contratto di rete e la mancata dichiarazione di impegno all’ottenimento dei permessi, unitamente all’esibizione di una certificazione di qualità scaduta.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio disattendeva l’eccezione di inutilizzabilità delle produzioni documentali tardive dell’amministrazione. Gli atti afferenti al procedimento di evidenza pubblica sono acquisibili anche d’ufficio, alla luce del potere-dovere previsto dagli artt. 46 e 65 del d.lgs. n. 104/2010, e il contraddittorio era stato comunque salvaguardato dalla facoltà di controdedurre in memoria.

Nel merito il ricorso è stato dichiarato infondato. La documentazione versata in giudizio dimostrava l’avvenuto sopralluogo, la rituale presentazione delle domande di partecipazione e la sottoscrizione del patto di integrità, facendo venir meno i primi tre profili di censura.

Quanto ai requisiti di capacità tecnico-professionale, il Tribunale ha richiamato la distinzione tra iscrizione camerale e requisiti di capacità: la prima esprime l’astratta idoneità dell’impresa a operare nel settore. Il nuovo codice richiede un’attività pertinente anche se non coincidente con l’oggetto dell’appalto, nozione volta a favorire la massima partecipazione. La mancata indicazione della somministrazione nella visura della mandante non assumeva rilievo, emergendo la coerenza dell’attività di ristorazione con l’oggetto della concessione.

Anche il requisito dei servizi analoghi è stato letto in termini non atomistici: la certificazione comunale attestava fatturati superiori ai minimi richiesti per le annualità pertinenti al triennio, correttamente individuato con riferimento all’esercizio. Sulla cauzione, nessuna disposizione imponeva il bonifico istantaneo, essendo ammesso il versamento con modalità ordinarie ai sensi dell’art. 106 del d.lgs. n. 36/2023. Le quote di partecipazione erano state rese nelle dichiarazioni separate, come prescritto dall’art. 16.4 del disciplinare.

Sul quinto motivo il Collegio ha qualificato la dichiarazione sui permessi come requisito di esecuzione e non di partecipazione, escludendo ogni automatismo espulsivo e richiamando i principi del risultato e della fiducia. La censura sull’asserita anomalia dell’offerta, formulata con memoria non notificata, è stata dichiarata inammissibile, così come il profilo sulla verifica di congruità, privo di specificità. Il ricorso è stato respinto con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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