Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta per la carta docente (TAR Lombardia n. 428 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di giudizio di ottemperanza, accertata la rituale notificazione dei titoli di condanna passati in giudicato e l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il giudice amministrativo dichiara l’inottemperanza dell’amministrazione e le assegna un termine per l’integrale adempimento. Alla scadenza inutile del termine consegue la nomina, sin d’ora, del commissario ad acta, individuato nel Ragioniere Generale dello Stato. La domanda di condanna al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. va respinta ove l’esiguità del debito e le difficoltà di bilancio rendano tale sanzione manifestamente iniqua o eccessivamente afflittiva, secondo i criteri indicati dall’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014.
Il Fatto
Con due sentenze del giudice del lavoro — del Tribunale di Busto Arsizio e del Tribunale di Milano — il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato in favore del ricorrente al beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la “carta elettronica” prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per taluni anni scolastici. Le pronunce venivano notificate a mezzo PEC e divenivano definitive.
Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni senza alcun pagamento, il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza, chiedendo che si ordinasse all’amministrazione l’erogazione dell’importo complessivo di euro 1.500,00, con nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento, oltre alla condanna per l’ulteriore ritardo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che i titoli posti a fondamento dell’azione sono passati in giudicato e sono stati ritualmente notificati. È pertanto decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. La documentazione in atti e le dichiarazioni del ricorrente dimostrano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti, neppure parziali.
Il Ministero, costituitosi con memoria di stile, non ha formulato deduzioni né ha indicato l’andamento della procedura. Il credito, quindi, non risulta contestato nell’an né nel quantum. Il ricorso è dunque fondato e deve essere dichiarata l’inottemperanza dell’amministrazione intimata.
Conseguentemente, al Ministero resistente va assegnato il termine di centoventi giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti dovuti. In caso di inutile decorso, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, precisando che si tratta di adempimento connesso ai suoi doveri istituzionali; questi, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, darà corso al pagamento a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
Non è accolta, invece, la domanda di condanna al pagamento di un’ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. La norma esclude le astreintes quando ciò risulti manifestamente iniquo o sussistano altre ragioni ostative, da valutarsi in concreto, come chiarito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 2014, in relazione alle peculiari condizioni del debitore pubblico e all’esigenza di evitare locupletazioni eccessive o sanzioni troppo afflittive.
Nel caso di specie, rilevano le specifiche difficoltà di adempimento legate ai vincoli normativi e di bilancio, allo stato della finanza pubblica e, soprattutto, l’esiguità del debito, tale da rendere la penalità di mora eccessivamente afflittiva. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 800,00, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori del ricorrente dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.