Conflitto di competenza e riproposizione dopo la richiesta di giudizio immediato (Cass. pen. n. 31944 del 2026)

Principi di diritto (Massima)
La richiesta di emissione del decreto di giudizio immediato avanzata dal pubblico ministero dopo la declinatoria di competenza per territorio, pur a fronte di un precedente conflitto dichiarato insussistente, attualizza un nuovo conflitto negativo di competenza, ammissibile perché la declinatoria ex art. 22, comma 2, cod. proc. pen. produce effetti limitatamente al provvedimento richiesto. Ai fini della determinazione della competenza funzionale, deve aversi riguardo esclusivamente alla contestazione formulata dal pubblico ministero, salvo che essa contenga errori macroscopici e immediatamente percepibili, potendo la Corte delibare i fatti per verificarne la qualificazione giuridica. Per il delitto di ricettazione, di carattere istantaneo, non rileva il luogo di accertamento della detenzione della res; ove non sia possibile determinare con certezza il luogo di ricezione, si applicano le regole suppletive di cui all’art. 9, comma 3, cod. proc. pen., con conseguente individuazione del giudice che per primo ha iscritto la notizia di reato.

Il Fatto

Un indagato, controllato dalla Polizia stradale di Venezia, veniva sottoposto a fermo per il delitto di ricettazione di un veicolo industriale oggetto di furto. Il GIP di Venezia convalidava il fermo e applicava la misura della custodia cautelare in carcere, poi sostituita con gli arresti domiciliari.

A seguito della richiesta di emissione del decreto di giudizio immediato, il GIP di Venezia dichiarava la propria incompetenza per territorio, trasmettendo gli atti al Tribunale di Monza. Il GIP di Monza, dopo aver rinnovato la misura cautelare ex art. 27 cod. proc. pen., sollevava un primo conflitto negativo di competenza, dichiarato insussistente dalla Cassazione. Successivamente, il pubblico ministero presso il Tribunale di Monza rinnovava la richiesta di giudizio immediato, portando il giudice a proporre un nuovo conflitto.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto il nuovo conflitto sussistente, contrariamente a quanto dedotto dal Procuratore generale. La rinnovata richiesta di giudizio immediato, successiva alla proposizione del primo conflitto, ha aperto una nuova fase processuale, rendendo attuale la condizione di stasi che legittima l’intervento della Cassazione ai sensi dell’art. 32 cod. proc. pen.. La declinatoria di competenza, infatti, non preclude la riproposizione nelle fasi successive, come previsto dall’art. 22, comma 2, cod. proc. pen.

Nel merito, la Corte ha condiviso la ricostruzione del giudice remittente in ordine alla qualificazione giuridica del reato. Ha ribadito il principio per cui la competenza va determinata sulla base della contestazione formulata dal pubblico ministero, salvo errori macroscopici e immediatamente percepibili. Nel caso di specie, non emergendo tali errori, la qualificazione in termini di ricettazione è stata ritenuta corretta.

Quanto al luogo di consumazione, la Corte ha richiamato il costante orientamento secondo cui il delitto di ricettazione si consuma nel luogo di ricezione della res, non rilevando quello di mero accertamento della detenzione. In assenza di elementi certi e univoci sul luogo di ricezione, sono applicabili le regole suppletive di cui all’art. 9, comma 3, cod. proc. pen., che radicano la competenza presso l’autorità che per prima ha iscritto la notizia di reato, individuata nel Tribunale di Venezia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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