Ordinanze contingibili e urgenti per crisi idrica legittime anche se pericolo risalente (TAR Sicilia n. 868 del 19.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il potere del Sindaco di adottare ordinanze contingibili e urgenti ai sensi degli artt. 50 e 54 d.lgs. n. 267/2000 presuppone l’attualità della situazione di pericolo al momento dell’adozione del provvedimento e l’idoneità dello stesso a porvi rimedio, essendo irrilevante che la fonte del pericolo sia risalente nel tempo. Il decorso del tempo non consuma il potere di ordinanza, poiché ciò che rileva è la dimostrazione dell’attualità del pericolo e dell’idoneità della misura. La comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 legge n. 241/1990 non è dovuta per le ordinanze contingibili e urgenti, essendo incompatibile con l’urgenza di provvedere. La scelta del tracciato di un’opera pubblica è sottratta al sindacato di merito del giudice amministrativo, salvi i profili di illogicità, travisamento e contraddittorietà, non essendo configurabile un sindacato sostitutivo.

Il Fatto

Le società ricorrenti, proprietarie di terreni coltivati a vigneti, hanno impugnato l’ordinanza con cui il Sindaco ha disposto la realizzazione di un pozzo e di una condotta idrica per fronteggiare la crisi idrica, con immissione in possesso coattivo di porzioni dei loro fondi. Hanno dedotto la prevedibilità della crisi, l’omessa comunicazione di avvio, la sproporzione della misura e l’esistenza di tracciati alternativi meno invasivi. Con motivi aggiunti hanno chiesto la restituzione delle aree e il risarcimento.

Il Comune ha resistito invocando lo stato di emergenza regionale e nazionale dichiarato nel 2024 e la necessità di garantire l’approvvigionamento idrico alla popolazione. Nel corso del giudizio è stata disposta verificazione tecnica.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto l’eccezione di improcedibilità, rilevando che l’ordinanza e gli atti di immissione in possesso continuano a produrre effetti, ai quali si connette la pretesa risarcitoria. Nel merito, ha richiamato il principio secondo cui rileva l’attualità del pericolo al momento dell’adozione e l’idoneità del provvedimento a porvi rimedio, mentre è irrilevante che la fonte del pericolo sia risalente nel tempo, come affermato da Cons. Stato n. 5780 del 2020 e Cons. Stato n. 245 del 2026.

Il Tribunale ha ritenuto comprovata la situazione emergenziale connessa alla carenza idrica, richiamando la dichiarazione dello stato di crisi regionale, la richiesta di stato di emergenza nazionale, l’ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione civile istitutiva del commissariamento e il finanziamento dell’intervento di realizzazione del pozzo quale misura “necessaria ed urgente”. Tali circostanze integrano i presupposti normativi dell’extra ordinem.

La circostanza che la crisi fosse perdurante, anche per inerzia amministrativa, non inficia la legittimità del provvedimento, perché la necessità dell’intervento va rapportata all’effettiva esistenza del pericolo al momento dell’adozione. Non rilevano valutazioni a posteriori sulla possibile ricarica delle falde, né la durata dei lavori.

Quanto alla proporzionalità e alla scelta del tracciato, il Collegio ha escluso profili manifesti di illogicità, richiamando il principio di insindacabilità nel merito della localizzazione delle opere pubbliche (Cons. Stato n. 4601 del 2023). Le controdeduzioni tecniche del Comune hanno dimostrato che i tracciati alternativi proposti comporterebbero maggiori costi, tempi più lunghi e danni alle coltivazioni, con estirpazione di piante.

Il Tribunale ha inoltre escluso l’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento, richiamando Cons. Stato n. 88 del 2021, e ha ritenuto giustificato il mancato ricorso alla procedura espropriativa ordinaria, essendo l’ordinanza strumento idoneo a fronteggiare l’emergenza. Ha dichiarato il difetto di giurisdizione sull’indennizzo per la servitù e l’inammissibilità della domanda ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001. Il ricorso, anche per motivi aggiunti, è stato respinto con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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