Silenzio inadempimento e rinuncia non notificata: improcedibilità per carenza di interesse (TAR Sicilia n. 871 del 19.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso non notificata alle altre parti nei termini di legge non è invalida né irrilevante: essa costituisce atto univoco dal quale desumere la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente alla decisione. Ne consegue la declaratoria di improcedibilità del ricorso avverso il silenzio-inadempimento, ai sensi dell’art. 31 cod. proc. amm., quando il provvedimento conclusivo sopravvenuto abbia comunque soddisfatto, sia pure in senso negativo, la pretesa azionata. La mancata notificazione del provvedimento conclusivo al ricorrente giustifica la compensazione delle spese di lite, in ragione dell’apparenza di inerzia dell’amministrazione al momento dell’instaurazione del giudizio.

Il Fatto

Il ricorrente ha agito ex art. 31, commi 1 e 2, cod. proc. amm. per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura sull’istanza, trasmessa il 3.9.2024 e integrata da note del 14.10.2024, volta al rilascio del titolo autorizzativo per l’esercizio dell’attività di pirotecnico deposito e vendita ex artt. 11 e 52 r.d. n. 773/1931. Ha chiesto la condanna dell’amministrazione all’adozione dei provvedimenti conclusivi e, in caso di perdurante inadempienza, la nomina di un commissario ad acta.

Costituitasi, l’amministrazione ha dedotto di avere emanato in data 17 marzo 2025 il decreto di diniego del titolo, onerando altra amministrazione della notificazione. In data 4 marzo 2026 il ricorrente ha depositato atto di rinuncia, non notificato nei termini rituali, chiedendo la compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

La questione posta al collegio non attiene al merito della pretesa autorizzatoria, ma all’incidenza della sopravvenienza provvedimentale e della rinuncia sul giudizio avverso il silenzio. Il thema decidendum si concentra sulla qualificazione dell’atto depositato dal ricorrente e sulla sua attitudine a fondare una pronuncia di carenza di interesse.

Il Tribunale muove dalla constatazione che l’amministrazione ha comunque provveduto, ancorché con diniego, sull’istanza: l’obbligo di concludere il procedimento ex artt. 1 e 2 legge n. 241/1990 risulta, pertanto, soddisfatto. Il silenzio-inadempimento cessa di essere attuale nel momento in cui l’atto conclusivo interviene, sia esso di accoglimento o di rigetto.

Sul piano processuale, il collegio ritiene che la rinuncia, pur non notificata almeno dieci giorni prima dell’udienza come richiede la disciplina processuale, non sia priva di effetti. Essa va interpretata come atto univoco dal quale desumere la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente alla decisione, con conseguente improcedibilità del ricorso. La carenza di interesse sopravvenuta, infatti, non richiede la ritualità piena dell’atto di rinuncia, ma può desumersi dal comportamento complessivo della parte.

Quanto alle spese, il Tribunale le compensa: la mancata notificazione del provvedimento conclusivo al ricorrente, che ne ha avuto contezza solo in corso di causa, giustifica l’apparenza di inerzia dell’amministrazione e, dunque, l’instaurazione del giudizio. La decisione si chiude con la declaratoria di improcedibilità e la compensazione integrale, con ordine alla segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della parte ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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