Terzo condono e nuovi volumi: sanatoria preclusa in zona vincolata (TAR Sicilia n. 867 del 19.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 32, comma 27, lettera d), del decreto-legge n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, sono sanabili le opere abusive realizzate in aree sottoposte a vincolo paesaggistico solo se ricorrono congiuntamente quattro condizioni: realizzazione anteriore all’imposizione del vincolo, conformità alle prescrizioni urbanistiche, riconducibilità alle tipologie di minore rilevanza di cui ai numeri 4, 5 e 6 dell’allegato 1, parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo. In ambito paesaggistico il divieto di incremento dei volumi si riferisce a qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, senza distinzione tra volumi tecnici e non, interrati o fuori terra. La nozione di superficie utile va intesa in senso ampio e finalistico, comprendendo ogni opera calpestabile o sfruttabile che modifichi stabilmente la conformazione vincolata del territorio. Il diniego di sanatoria in zona vincolata costituisce atto vincolato, che non richiede comparazione con l’interesse privato né permette alcun affidamento tutelabile del privato alla conservazione del fatto abusivo.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune ha negato la concessione edilizia in sanatoria richiesta ai sensi della legge n. 326/2003 per due tettoie, un gazebo e una struttura adibita a garage realizzati su un immobile sito in area sottoposta a vincolo paesaggistico.
Il diniego si fondava sull’assenza del parere favorevole della Soprintendenza e sulla considerazione che gli abusi comportanti nuovi volumi o superfici in area vincolata sono insanabili. Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 36 e 36-bis del d.P.R. n. 380/2001, l’eccesso di potere per mancata applicazione del criterio della doppia conformità asimmetrica, la violazione del legittimo affidamento e la necessità di un bilanciamento con l’interesse pubblico, chiedendo il rinvio della decisione per il perfezionamento del procedimento ex art. 36-bis.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo di riferimento richiamando il consolidato orientamento del Consiglio di Stato (Sez. VI n. 1036 del 2023; Sez. I n. 90 del 2023; Sez. VI n. 8781 del 2022): la sanatoria in area vincolata è subordinata al ricorrere congiunto delle quattro condizioni sopra indicate, tra cui la riconducibilità dell’abuso alle tipologie di minore rilevanza e il parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo.
Nel caso di specie il provvedimento impugnato si presenta come interamente vincolato, venendo in rilievo la creazione di nuovi volumi e superfici paesaggisticamente intesi. Tale circostanza è confermata dalla stessa istanza di condono, che riconduce l’illecito alla tipologia di abuso 1.
Quanto al profilo paesaggistico, il Tribunale richiama la giurisprudenza secondo cui il divieto di incremento dei volumi concerne qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, senza che rilevi la distinzione tra volumi tecnici e non, interrati o fuori terra (Cons. Stato n. 3289 del 2015; n. 4123 del 2023; n. 9950 del 2022; n. 1213 del 2022).
Analoga conclusione vale per la nozione di superficie: in ambito paesaggistico la superficie utile va intesa in senso ampio e finalistico, in presenza di qualsiasi opera calpestabile o sfruttabile per qualunque uso, poiché il concetto di utilità assume significato diverso rispetto alla disciplina edilizia (TAR Campania n. 358 del 2019).
Il Collegio esclude inoltre che possano rilevare l’affidamento del privato e l’interesse pubblico concreto: in materia di abusi edilizi su atti vincolati nessun affidamento è tutelabile e il tempo non può legittimare la situazione di fatto abusiva. Infine, la presentazione dell’istanza ex art. 36-bis — successiva all’adozione del provvedimento impugnato e relativa a un diverso procedimento riguardante interventi in parziale difformità dal permesso di costruire — non giustifica il rinvio della decisione. Il ricorso è respinto.
Nota della Redazione
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