Ottemperanza al giudicato e penalità di mora: esclusa se dovuti gli interessi (TAR Calabria n. 1220 del 23.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza al giudicato, accerta l’obbligo dell’amministrazione di eseguire integralmente il titolo esecutivo formatosi a carico dell’ente locale. La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non va riconosciuta quando il titolo portato all’esecuzione già contempla gli interessi di mora secondo il d.lgs. n. 231/2002, poiché la relativa condanna risulterebbe iniqua. Gli interessi sono dovuti nella stessa misura indicata dal titolo monitorio, che li richiama “come da domanda”. Alla scadenza del termine assegnato, in caso di inerzia, provvede il Commissario ad acta, con compenso posto a carico dell’amministrazione inadempiente.
Il Fatto
Il Tribunale di Catanzaro, con decreto ingiuntivo n. 143 del 1° marzo 2024, ha condannato il Comune di Marcedusa al pagamento, in favore della banca ricorrente, della somma di € 46.669,88, oltre agli interessi come da domanda e alle spese della procedura monitoria. Il decreto non è stato opposto ed è divenuto definitivamente esecutivo; il titolo è stato notificato all’ente.
Non essendo intervenuto il pagamento, il creditore ha adito il TAR Calabria con ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di pagamento delle somme dovute, la liquidazione degli interessi ex d.lgs. n. 231/2002 e la condanna dell’amministrazione alla penalità di mora. Il Comune non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’accertamento del titolo: il decreto ingiuntivo è passato in giudicato, come attestato dalla Cancelleria, e ha acquisito definitiva esecutività. Da ciò discende, per l’amministrazione, l’obbligo di adempiere integralmente la pretesa creditoria. L’ente non ha fornito alcuna prova di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale, onere che grava su di esso.
Sussistono pertanto tutti i presupposti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a. Il giudice dichiara l’obbligo del Comune di provvedere entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza, mediante pagamento delle somme indicate, al netto di quanto già eventualmente corrisposto.
Sulla domanda accessoria relativa agli interessi, il Tribunale osserva che essi sono dovuti nella misura stabilita dal titolo portato all’esecuzione, che li riconosce “come da domanda”. Poiché il ricorso monitorio richiamava espressamente il saggio di cui al d.lgs. n. 231/2002, gli interessi sono dovuti secondo tale parametro.
Non trova invece accoglimento la richiesta di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Collegio richiama il consolidato orientamento dello stesso TAR — da ultimo TAR Catanzaro, sez. II, n. 4 del 07.01.2025 — e reputa iniqua la condanna, posto che il titolo già prevede gli interessi di mora calcolati secondo il d.lgs. n. 231/2002.
Il Tribunale assegna quindi il termine di 60 giorni per l’adempimento e, in caso di inerzia, nomina Commissario ad acta il Segretario Comunale di Andali, con facoltà di delega, che provvederà entro i successivi 90 giorni su istanza della parte ricorrente. Il compenso del Commissario sarà liquidato con separato decreto e posto a carico dell’amministrazione inadempiente. Le spese di giudizio, liquidate in € 2.033,00 oltre accessori, sono poste a carico del Comune resistente.
Nota della Redazione
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