Perdita di efficacia del P.i.p. e vincolo conformativo delle aree (Cons. Stato n. 6409 del 06.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La scadenza del termine di efficacia di un piano per gli insediamenti produttivi, che costituisce una specie di piano particolareggiato, non determina l’acquisizione delle aree perimetrate al regime di “zona bianca”. Ove il P.R.G. subordini l’edificazione nelle zone produttive alla previa formazione del P.i.p., la caducazione del piano lascia fermo quanto già attuato e impone il completamento delle opere di urbanizzazione in corso secondo gli indici di zona. Il Comune può pertanto completare le opere mediante un nuovo P.i.p. che, riproducendo le pregresse previsioni particolareggiate, esplichi effetti prevalentemente conformativi, senza necessità di riapposizione del vincolo preordinato all’esproprio per le aree già acquisite al patrimonio comunale.
Il Fatto
Il Comune di Scafati ha impugnato la sentenza con cui il TAR Campania aveva accolto il ricorso del proprietario di un’area ricadente nel Piano di insediamenti produttivi di via Sant’Antonio Abate, annullando il piano riapprovato nel 2020 nella parte di suo interesse.
Il primo giudice, esaminando la sola censura sul vincolo espropriativo e assorbendo le restanti, aveva ritenuto che la decadenza decennale del piano determinasse la qualificazione delle aree come zona bianca, con obbligo di rinnovare il procedimento di imposizione del vincolo. Il Comune ha dedotto che le aree erano già state espropriate nel 2008 e che il nuovo piano aveva quindi efficacia solo conformativa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato l’unico motivo di appello, incentrato sull’asserito travisamento dei fatti e sulla violazione delle norme in materia espropriativa. Il Comune ha richiamato, a sostegno, le sentenze della Sezione IV n. 10971 e n. 10972 del 2023, che avevano riformato il precedente sfavorevole relativo al medesimo piano.
Il Consiglio di Stato ha confermato tale indirizzo. Le richiamate decisioni hanno escluso che, in caso di perdita di efficacia di un P.i.p., le aree acquistino il regime di zona bianca. La previsione dell’art. 55 delle N.T.A. del P.R.G., che subordina l’edificazione nelle zone D4 alla previa formazione del piano, integra un vincolo procedurale: venuto meno il piano per decorso del termine, resta fermo quanto già attuato, con obbligo di completamento delle opere di urbanizzazione in corso ai sensi dell’art. 17 della legge n. 1150/1942.
Ne deriva che rientra nei poteri dell’amministrazione completare le opere già previste anche adottando un nuovo P.i.p.; se questo incide in modo innovativo sulla precedente regolazione urbanistica, deve rispettare le regole di settore. Nel caso concreto, dalla relazione tecnica allegata al piano emerge che il nuovo strumento ripropone le pregresse previsioni particolareggiate, con soli piccoli adattamenti, per la parte rimasta inattuata.
Il piano riapprovato spiega dunque effetti prevalentemente conformativi: disciplina l’uso delle aree già espropriate e acquisite al patrimonio comunale, di quelle ancora da assegnare e di quelle occorrenti per le infrastrutture, oltre alle aree produttive e artigianali preesistenti di proprietà privata, il cui regime edilizio si attua mediante rilascio di titoli edilizi. Per le aree già entrate in proprietà comunale non occorreva, pertanto, la riapposizione del vincolo espropriativo.
Il Collegio ha quindi accolto l’appello, in riforma della sentenza impugnata, rigettando il ricorso di primo grado nei limiti delle deduzioni dell’amministrazione. Le spese del doppio grado sono state compensate, in considerazione dell’andamento della vicenda e della mancata costituzione della parte privata.
Nota della Redazione
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