Silenzio sul concerto del Ministero della Cultura blocca la VIA (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 90 del 16.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il termine di venti giorni previsto dall’art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006 per l’espressione del concerto del competente direttore generale del Ministero della Cultura è funzionale alla conclusione del procedimento di VIA e il suo inutile decorso integra il silenzio-inadempimento denunciabile ex artt. 31 e 117 c.p.a. Il meccanismo dell’art. 25, comma 2-quater, del d.lgs. n. 152/2006, pur richiamando l’art. 2 della legge n. 241 del 1990 per la sola nomina del titolare del potere sostitutivo, si discosta dalla regola generale dell’impulso di parte: l’attivazione del potere sostitutivo in caso di ritardo nel rilascio del concerto opera d’ufficio ed entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine, in continuità temporale con la fase procedimentale, per evitare il differimento sine die della conclusione del procedimento. Il rimborso del cinquanta per cento dei diritti di istruttoria ex art. 25, comma 2-ter, del d.lgs. n. 152/2006 non ha funzione riparatoria e non è riconducibile all’indennizzo da ritardo ex art. 28 del d.l. n. 69/2013: la relativa domanda va riqualificata come azione di condanna ex art. 30 c.p.a. e trattata con il rito ordinario.

Il Fatto

La società ricorrente ha chiesto il rilascio della Valutazione d’Impatto Ambientale per un impianto solare agrivoltaico e delle relative opere connesse, insistente su terreni ricadenti in due diversi ambiti regionali. All’esito dell’istruttoria la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC ha reso parere positivo con prescrizioni e il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha trasmesso lo schema di provvedimento al Ministero della Cultura per l’acquisizione del concerto di competenza.

Ritenendo che il procedimento non fosse concluso, la società ha proposto ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. per l’accertamento del silenzio-inadempimento del Ministero dell’Ambiente, della Commissione e del Ministero della Cultura, per la condanna all’adozione del provvedimento con nomina di un commissario ad acta e per il rimborso del cinquanta per cento dei diritti di istruttoria versati. Le Amministrazioni intimate hanno eccepito il difetto di competenza territoriale e, nel merito, la improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

La Motivazione della Corte

Il Collegio disattende l’eccezione di competenza territoriale: la società non ha lamentato alcun silenzio ascrivibile alle Soprintendenze, ma unicamente quello del Ministero della Cultura nell’esprimere il concerto conclusivo. Il rilievo difensivo muoveva dal silenzio di un ufficio periferico che non costituisce l’oggetto del gravame.

Nel merito il ricorso è fondato. Il Collegio dà atto che nelle more il procedimento è proseguito e quasi giunto a conclusione, ma rileva che è inutilmente decorso il termine di venti giorni di cui all’art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006 dalla trasmissione dello schema di decreto positivo al Ministero della Cultura, senza che il competente direttore generale si sia espresso. Non risulta nemmeno che il responsabile del potere sostitutivo si sia attivato per assicurare il rilascio degli atti entro i trenta giorni successivi alla scadenza.

La norma si discosta dalla regola generale dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990, che collega l’esercizio del potere sostitutivo all’impulso d’ufficio o alla richiesta dell’interessato: l’art. 25, comma 2-quater, richiama quella disciplina solo per la nomina del titolare e configura invece l’attivazione d’ufficio in caso di ritardo nel rilascio del concerto, in continuità temporale con il termine ordinario. La finalità è impedire il differimento sine die della conclusione del procedimento.

Sussiste dunque una posizione di interesse meritevole di tutela di fronte al silenzio del Ministero della Cultura, che condiziona la definizione del procedimento. Il Collegio ordina di concludere la fase di competenza con atto espresso e motivato entro venti giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, perché il Ministero dell’Ambiente possa definire il procedimento entro dieci giorni dall’acquisizione del concerto.

La richiesta di nomina di un commissario ad acta è respinta, non emergendo un silenzio propriamente imputabile al Ministero dell’Ambiente, e apparendo il breve termine fissato sufficiente a scongiurare l’inerzia. Resta impregiudicata la facoltà di reiterare l’istanza.

Quanto al rimborso del cinquanta per cento dei diritti di istruttoria, il Collegio riqualifica la domanda ex art. 32, comma 2, c.p.a. come azione di condanna ex art. 30 c.p.a., con conversione del rito. Il rimborso ex art. 25, comma 2-ter, è mera restituzione di somma pagata, spetta al verificarsi del presupposto del mancato rispetto dei termini e non è correlato al perpetuarsi del ritardo: non ha quindi la funzione riparatoria dell’indennizzo da ritardo ex art. 28 del d.l. n. 69/2013, che ne giustificherebbe la trattazione camerale. La causa prosegue con il rito ordinario e l’udienza pubblica fissata al 23 settembre 2026. Le spese sono rinviate al provvedimento definitivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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