Misure cautelari e presunzione di esigenze per il reato associativo mafioso (Cass. pen. Sez. I n. 38193 del 24.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, il controllo di legittimità sui provvedimenti applicativi in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (ex art. 273 cod. proc. pen.) è limitato alla verifica della effettività, non manifesta illogicità, non intrinseca contraddittorietà e non incompatibilità con altri atti del processo della motivazione, restando estranea al giudizio di cassazione ogni diversa valutazione delle risultanze. È rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni intercettate, sindacabili solo per manifesta illogicità o irragionevolezza della motivazione, potendo le captazioni costituire fonte diretta di prova ai sensi dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. Nell’ambito del delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo dal recesso dell’indagato dall’associazione o dall’esaurimento dell’attività associativa, mentre il mero decorso del tempo non può, da solo, provare l’irreversibile allontanamento dal sodalizio.
Il Fatto
Il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame, ha confermato il provvedimento con cui il G.i.p. distrettuale aveva applicato al ricorrente la misura della custodia cautelare in carcere, ritenendolo gravemente indiziato di associazione di tipo mafioso e di estorsione aggravata dal metodo e dalla finalità mafiosa. Secondo la ricostruzione cautelare, il ricorrente avrebbe fatto parte di un’articolazione di un più vasto sodalizio di ‘ndrangheta, operando sotto la dirigenza di un capo e occupandosi della pianificazione di vicende estorsive.
Nella veste di associato avrebbe partecipato a estorsioni in danno di titolari di ristoranti, costringendoli ad acquistare prodotti alimentari alle condizioni imposte dal gruppo. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo tre motivi: vizio della motivazione sulla gravità indiziaria della partecipazione associativa e sulla detenzione di armi, censure sulla interpretazione di alcune conversazioni intercettate, vizio di motivazione sugli indizi delle estorsioni e infine violazione di legge sulle esigenze cautelari, con richiesta di sostituzione della misura con gli arresti domiciliari.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta il ricorso, qualificando i motivi in parte inammissibili e in parte infondati. Muove dalla puntualizzazione dei limiti del controllo di legittimità: il giudice di cassazione non può intervenire nella ricostruzione dei fatti né sostituire l’apprezzamento del merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori, dovendo invece verificare che la motivazione sia effettiva e non meramente apparente, logicamente coerente e non intrinsecamente contraddittoria.
Su questa base la Corte esclude che il Tribunale abbia attribuito valenza decisiva alla precedente condanna del ricorrente per associazione dedita al narcotraffico: l’accertamento è stato valorizzato al limitato fine di dimostrare la risalente contiguità del ricorrente al sodalizio, alla cui area appartenevano molti dei soggetti condannati in quel procedimento.
Quanto alle censure sulle conversazioni, la Corte ribadisce che è rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito l’interpretazione del loro contenuto, sindacabile solo nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza. Il ricorrente oppone una diversa lettura di singoli dialoghi, ma le argomentazioni del Tribunale — fondate sulle precise conoscenze dimostrate dall’indagato sulla struttura del gruppo, sulle modalità operative tipicamente mafiose e sul ruolo verticistico del capo — non appaiono irragionevoli e risultano confermate da ulteriori conversazioni non specificamente contestate.
La Corte ricorda inoltre che le captazioni possono costituire fonte diretta di prova della colpevolezza, anche se captate fra terzi, senza necessità di riscontri ex art. 192, comma 3, cod. proc. pen., salvo l’obbligo di valutazione secondo criteri di linearità logica. Il secondo motivo, relativo agli indizi delle estorsioni, è generico perché non si confronta con l’analitica disamina delle conversazioni e dell’attività di riscontro contenuta nell’ordinanza impugnata.
Sul terzo motivo la Corte è netta: la custodia è stata disposta per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., con applicazione della presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., superabile solo dal recesso dall’associazione o dall’esaurimento dell’attività associativa. Il cd. “tempo silente” non basta da solo a provare l’irreversibile allontanamento, potendo valutarsi solo in via residuale. Il Tribunale ha comunque argomentato sull’inadeguatezza di misure meno afflittive anche a prescindere dalla presunzione, valorizzando i gravi precedenti penali e il ruolo di primo piano. Il ricorso è pertanto rigettato con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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