L’ordine di demolizione è atto vincolato e non richiede motivazione sull’interesse pubblico (Cons. Stato n. 1268 del 17.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di un abuso edilizio costituisce esercizio di un potere dovuto e vincolato: il mancato avviso di avvio del procedimento ex art. 7 della legge n. 241 del 1990 non assume rilievo qualora sia palese che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. L’atto non richiede una motivazione specifica sul concreto interesse pubblico, già definito a monte dal legislatore nel dovere di ripristinare la legalità urbanistico-edilizia violata, essendo sufficiente la descrizione delle opere abusive e l’individuazione delle violazioni accertate. Il mero decorso del tempo dalla commissione dell’abuso non incide sulla legittimità né sull’esercizio del potere repressivo. In sede di appello, la mera reiterazione dei motivi del ricorso introduttivo, senza specifica contestazione della motivazione della sentenza impugnata, integra la genericità del motivo ai sensi dell’art. 101, comma 1, c.p.a.

Il Fatto

La proprietaria di un immobile ha impugnato davanti al TAR Campania il provvedimento con cui il Comune le ha ordinato la demolizione di opere abusive — una tettoia in legno con cucina e bagno — realizzate sul lastrico solare in assenza di titolo autorizzativo. Ha lamentato la mancata comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge n. 241 del 1990 e il difetto di motivazione.

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo l’ordinanza espressione di un potere vincolato, non bisognosa di particolare motivazione essendo l’interesse pubblico in re ipsa, e rilevando che la ricorrente non aveva evidenziato profili idonei a incidere sul contenuto sostanziale della determinazione. Avverso tale pronuncia è stato proposto appello.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato ha preliminarmente rilevato che le censure formulate consistono nella mera reiterazione dei motivi del ricorso introduttivo e non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata. Ai sensi dell’art. 101, comma 1, c.p.a., l’appellante non può limitarsi a un generico richiamo delle ragioni già presentate in primo grado, dovendo contestare specificamente sul punto la decisione: il motivo d’impugnazione è costituito dall’enunciazione delle ragioni per le quali la decisione è erronea e non può prescindere dalle motivazioni poste a base del provvedimento (Cons. Stato, Sez. V, n. 5991 del 2022; Cass. civ. n. 9059 del 2025; Cons. Stato, Sez. VII, n. 3168 del 2025).

Nel merito, la Corte ha confermato che l’ordine di demolizione costituisce atto dovuto e vincolato: la mancata comunicazione di avvio del procedimento non può assumere rilievo qualora sia palese che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. L’appellante, peraltro, non ha ribadito la possibilità di smontaggio della struttura, che resta comunque priva di prova.

Quanto al dedotto difetto di motivazione, il Consiglio ha ribadito che l’atto non richiede una motivazione specifica sul concreto interesse pubblico, già definito dal legislatore nel dovere di ripristinare la legalità urbanistico-edilizia violata. È sufficiente la descrizione delle opere abusive — morfologica, costruttiva, dimensionale e ubicativa — e l’individuazione delle violazioni accertate (Cons. Stato, Sez. VII, n. 6301 del 2025). Il mero decorso del tempo dalla commissione dell’abuso non incide sulla legittimità né sull’esercizio del potere repressivo, che può essere legittimamente esercitato anche tardivamente (Cons. Stato, Sez. II, n. 9688 del 2025).

L’appello è stato pertanto rigettato, con condanna dell’appellante alla refusione delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 4.000,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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