Onere di provare l’epoca del manufatto e sanatoria dell’abuso permanente (Cons. Stato n. 1270 del 17.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di abusi edilizi l’onere della prova circa l’epoca di realizzazione del manufatto incombe sempre e comunque sul proprietario o sul responsabile dell’abuso, senza limiti temporali verso il passato: nessuna norma consente di commisurare tale incombenza alla distanza temporale tra la commissione dell’illecito e il suo accertamento. La risalenza dell’abuso, rendendone più problematica la datazione, a maggior ragione impone di onerare il soggetto che dalla normativa più favorevole intende giovarsi. Dalla natura permanente dell’illecito edilizio deriva l’obbligo di applicare la disciplina prevista dalla normativa in vigore al momento dell’adozione del provvedimento sanzionatorio. L’ordine di demolizione, in quanto atto vincolato e dovuto, non richiede una motivazione ulteriore rispetto al ripristino della legalità violata, e la mera inerzia dell’amministrazione non radica alcun affidamento legittimo in capo al proprietario.

Il Fatto

Con provvedimento del 10 ottobre 2019 il Comune ha ingiunto la demolizione di alcuni corpi di fabbrica in zona classificata, realizzati senza titolo edilizio su un fondo rustico e destinati a ricovero di animali. Le costruzioni insistevano su area gravata da vincolo sismico e da vincolo paesaggistico-ambientale.

La parte interessata ha impugnato l’ordinanza davanti al TAR per la Calabria, che ha rigettato il ricorso per difetto di prova sull’epoca di edificazione e per irrilevanza dei vizi procedimentali. Propone quindi appello, deducendo l’errata valutazione delle prove, la qualificabilità delle opere come edilizia libera e la violazione delle prerogative partecipative con il conseguente affidamento maturato per il lungo tempo trascorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il primo motivo. Richiamando il principio di vicinanza della prova, ribadisce che solo il privato può fornire gli atti, i documenti o gli elementi probatori idonei a radicare la ragionevole data di costruzione dell’immobile abusivo. L’onere è peraltro positivizzato dall’art. 9, comma 1-bis, d.P.R. n. 380/2001, che tipizza i documenti probanti sulla data di edificazione.

Le prove offerte non superano la soglia richiesta. Le testimonianze raccolte nel giudizio civile di usucapione risultano assunte per altro scopo e comunque generiche rispetto all’oggetto del processo. Neppure la presenza dell’Eternit è dirimente: l’uso del materiale consente di collocare la fabbrica in un periodo successivo al 1967 e, in ogni caso, non esclude l’impiego di scorte di magazzino in anni più tardi.

Poiché non è dimostrata l’ultimazione ante 1967, la Corte applica la regola per cui dalla permanenza dell’illecito deriva l’obbligo di applicare la disciplina vigente al momento del provvedimento sanzionatorio, con richiamo all’art. 33 della legge n. 47/1985 e a Cons. Stato, Sez. VI, n. 5426/2015.

Il secondo motivo è infondato. L’art. 6, comma 1, d.P.R. n. 380/2001 e il D.M. 2 marzo 2018 ammettono come edilizia libera i soli ricoveri per animali domestici o da cortile, e la limitatezza dimensionale è requisito implicito desumibile dalla nozione di minimo impatto ambientale e paesaggistico. Nel caso concreto la superficie complessiva superiore a 1400 mq e le fabbriche in muratura escludono la fattispecie, come affermato da Cons. Stato, Sez. VII, n. 6104/2025 e n. 4298/2025.

Quanto al terzo motivo, l’omessa comunicazione ex art. 7 della legge n. 241/1990 è dequotata ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, poiché il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso. La mera inerzia dell’amministrazione non rende legittimo ciò che è illegittimo sin dall’origine e non radica alcun affidamento tutelabile, secondo Cons. Stato, Sez. VII, n. 5737/2025 e l’Adunanza Plenaria n. 9 del 17 ottobre 2017. L’appello è quindi rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *