La Carta docente va eseguita: ottemperanza e commissario ad acta (TAR Sicilia n. 2703 del 17.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
È ammissibile il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione della sentenza del giudice ordinario che ha accertato il diritto del docente alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione e ha condannato l’amministrazione alla relativa attribuzione. L’amministrazione che non contesta l’idoneità del titolo né prova l’avvenuto pagamento è inadempiente, perché i fatti estintivi, modificativi e impeditivi dei diritti vanno provati da chi ha interesse a eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. Il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato entro un termine e, in caso di persistente inottemperanza, nomina il commissario ad acta. Al debitore in ritardo si applica l’astreinte di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.

Il Fatto

La ricorrente ha ottenuto dal giudice del lavoro del Tribunale di Catania il riconoscimento del diritto a fruire della Carta elettronica per la formazione per due anni scolastici, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della carta per un valore complessivo di € 1.000,00, oltre accessori. La sentenza n. 4831 del 30.11.2023 è stata notificata in forma esecutiva e non è più impugnabile, come attestato dalla cancelleria.

Ritenendo che l’amministrazione non vi abbia dato corso, la docente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, chiedendo la nomina di un commissario ad acta e il pagamento di interessi legali a titolo di astreinte per il ritardo nell’esecuzione. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile, senza contestare il titolo né allegare l’esecuzione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione del titolo. La sentenza di cui si chiede l’esecuzione è del giudice ordinario ed è passata in giudicato: rientra quindi tra i provvedimenti per i quali l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. consente il ricorso al giudice dell’ottemperanza.

Il Tribunale verifica poi i presupposti processuali. Risulta rispettato il termine decennale di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e quello per il deposito dettato dall’art. 87, comma 3, cod. proc. amm. È inoltre documentata la notificazione al Ministero all’indirizzo proprio del titolo esecutivo, come richiede il d.L. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997.

Nel merito il Collegio rileva che l’amministrazione non ha specificamente contestato il titolo esecutivo, la sua idoneità all’esecuzione e non ha comprovato l’avvenuto pagamento. Richiamando il principio dell’onere della prova posto dall’art. 2697 cod. civ., il Tribunale conclude che i fatti estintivi e impeditivi del diritto devono essere provati da chi ha interesse a eccepirli, con la conseguenza che sussiste in capo al Ministero l’obbligo giuridico di dare esecuzione alla sentenza.

Viene quindi ordinato al Ministero di eseguire il titolo entro novanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notifica della sentenza. Accolta anche la domanda di condanna al pagamento di un’ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., liquidata negli interessi legali sugli importi del giudicato, dai trentesimo giorno dalla comunicazione o notifica fino all’esecuzione o all’insediamento del commissario.

Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, il Collegio nomina commissario ad acta, con facoltà di delega, il dirigente del competente Ufficio ministeriale, escludendo alcun compenso poiché l’attività rientra nella retribuzione dirigenziale. A sostegno applica per analogia l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015, richiamando le decisioni di TAR Calabria n. 1706/2024, TAR Campania n. 5142/2024, TAR Sicilia n. 2621/2024 e TAR Sardegna n. 983/2023. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in € 500,00, oltre accessori, con distrazione a favore dei procuratori anticipatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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