Rimborso spese legali ex art. 18 d.l. n. 67/1997 e assoluzione piena (TAR Emilia-Romagna n. 231 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rimborso delle spese legali ex art. 18 d.l. n. 67/1997 (conv. in l. n. 135/1997) presuppone soltanto due requisiti indefettibili: l’esclusione definitiva della responsabilità del dipendente e la connessione qualificata tra i fatti oggetto del giudizio e l’espletamento del servizio o l’assolvimento di obblighi istituzionali. Il mero rapporto di occasionalità non è sufficiente, occorrendo un nesso funzionale tale da imputare l’agire del dipendente all’Amministrazione in immedesimazione organica. L’Amministrazione non può introdurre criteri selettivi ulteriori non previsti dalla norma – come la conformità al diligente adempimento degli obblighi istituzionali – né può subordinare il rimborso alla prova dell’avvenuto pagamento del compenso mediante fattura quietanzata. L’assoluzione piena “perché il fatto non sussiste” esclude ab origine l’esistenza della condotta contestata.
Il Fatto
Un Sovrintendente della Polizia di Stato in quiescenza, dopo essere stato assolto con formula piena perché il fatto non sussiste dall’imputazione di falso in atto pubblico (artt. 110 e 479 c.p.), ha presentato istanza di rimborso delle spese legali ai sensi dell’art. 18 d.l. n. 67/1997. L’imputazione concerneva presunte discrepanze temporali nei fogli di servizio durante un turno di pattuglia notturno. La Questura di Ravenna aveva espresso parere favorevole sulla sussistenza della connessione tra i fatti contestati e l’attività di servizio.
L’Amministrazione, disattendendo tale parere, ha adottato un diniego fondato sul presupposto che l’operato del dipendente non sarebbe stato conforme al diligente adempimento degli obblighi istituzionali. Il provvedimento negativo è stato impugnato dinanzi al TAR, che ha accolto il ricorso.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha in primo luogo disatteso l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall’Amministrazione, che invocava il foro generale del TAR Lazio per il dipendente in quiescenza. La controversia attiene a prestazioni patrimoniali connesse a un pregresso rapporto di pubblico impiego non privatizzato e trae causa da fatti insorti in diretta connessione con il servizio reso. Pertanto opera il foro speciale ex art. 13, comma 2, c.p.a., che radica la competenza nel TAR nella cui circoscrizione è situata la sede di servizio. Il Collegio ha richiamato a sostegno la giurisprudenza del T.A.R. Lazio, Roma, n. 6223/2022 e del T.R.G.A. Trento n. 17/2021.
Nel merito, il Tribunale ha chiarito che la norma non richiede la prova dell’avvenuto pagamento del compenso mediante fattura quietanzata, né l’Amministrazione può esigere un simile requisito. La circolare ministeriale del 29 marzo 2011, che scandisce le fasi procedimentali, non la prevede. Nel caso di specie, l’Amministrazione non ha formulato richieste istruttorie né ha acquisito il parere di congruità dell’Avvocatura dello Stato, passaggio obbligatorio e imprescindibile ai sensi dell’art. 13 r.d. n. 1611/1933.
La Corte ha quindi censurato il criterio della “diligenza” nell’adempimento degli obblighi istituzionali come surrettizia integrazione della norma. Il presupposto legale del rimborso è la connessione funzionale, mentre il sindacato sulla diligenza del dipendente appartiene al diverso ambito della responsabilità disciplinare, mai attivata nella vicenda. I fatti oggetto del processo – compilazione dei fogli di servizio e tempi di rientro in Questura – costituiscono attività tipicamente istituzionali delle funzioni di polizia.
Il Tribunale ha infine rilevato che l’eventuale distonia temporale evocata dall’Amministrazione resta una mera congettura, non accertata nel giudizio penale, dove era stata richiamata solo ad abundantiam. La decisione penale di assoluzione piena non profilava violazioni del dovere di diligenza. Il ricorso è stato accolto, con compensazione delle spese di lite e rinvio all’Amministrazione per la determinazione del quantum, previo parere obbligatorio di congruità dell’Avvocatura dello Stato.
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Nota della Redazione
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