Revoca protezione per violazione obblighi del collaboratore di giustizia (TAR Lazio n. 5170 del 19.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il programma speciale di protezione del collaboratore di giustizia ha natura di contratto ad oggetto pubblico, fonte di reciproci diritti e obblighi, rispetto al quale trovano applicazione i principi di buona fede, lealtà e correttezza. La valutazione circa il permanere del sistema di tutela rientra nella discrezionalità dell’Amministrazione, sindacabile dal giudice amministrativo solo per aderenza ai presupposti normativi, ai dati di fatto e ai criteri di logicità e razionalità. La revoca della protezione è legittima quando il collaboratore viola gli obblighi assunti, a prescindere dall’accertamento in sede penale delle relative responsabilità, se la condotta di vita rende superflua la misura o è incompatibile con la preminente esigenza di interesse pubblico di non vanificare i risultati di contrasto al crimine e di non esporre a pericolo gli operatori.
Il Fatto
La Commissione centrale per la definizione e l’applicazione delle speciali misure di protezione, con determinazione del 28 settembre 2022, ha disposto la revoca del programma speciale di protezione accordato a un collaboratore di giustizia, per l’accertata violazione delle regole del programma, in particolare quelle di non commettere reati e di evitare condotte che pongano a serio rischio la sicurezza.
Il collaboratore ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Lazio, deducendo che la Commissione non avrebbe considerato l’attualità del pericolo per la propria incolumità, la condotta virtuosa tenuta dal 2013 e i pareri contrari alla revoca espressi dalla D.D.A. e dalla D.N.A.A., lamentando altresì il difetto di motivazione del provvedimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente ricordato che la valutazione sul permanere del sistema di tutela rientra nella sfera discrezionale dell’Amministrazione, spettando al giudice amministrativo soltanto la verifica che l’esercizio di tale potere sia aderente ai presupposti normativi, ai dati di fatto e ai criteri di logica e razionalità. Nel caso di specie, la valutazione della Commissione non è risultata manifestamente illogica o irragionevole.
Dalla documentazione in atti è emerso che il ricorrente, dall’inserimento nel sistema tutorio, ha posto in essere diversi comportamenti contrari agli obblighi di collaborazione: un deferimento per indebito ottenimento del reddito di cittadinanza, seguito dal rifiuto di un trasferimento per motivi di sicurezza; un episodio di minaccia grave nei confronti della madre delle proprie figlie, documentato con frasi violente proferite alla presenza degli operatori del Nucleo Operativo di Protezione; un comportamento minaccioso verso il referente di polizia e l’acquisto di un terreno senza la prevista autorizzazione.
La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l’esistenza di una situazione di pericolo non è di per sé idonea a giustificare il mantenimento delle misure di protezione in caso di inosservanza degli obblighi connessi, essendo decisiva la responsabilità personale del soggetto protetto ove la sua condotta risulti incompatibile con le preminenti esigenze di interesse pubblico. La revoca è sempre legittima a prescindere dall’accertamento penale delle responsabilità. La legislazione di protezione non risponde a logiche premiali ed è particolarmente onerosa per le finanze dello Stato: è quindi legittimo revocare le misure quando la condotta del soggetto protetto si ponga in condizioni di incompatibilità con le disposizioni di riferimento.
Quanto ai dedotti pareri della D.D.A. e della D.N.A.A., il Collegio ha rilevato che le due Direzioni avevano inizialmente rinviato ogni valutazione all’esito del processo penale, salvo poi esprimersi la D.N.A.A. in senso favorevole alla revoca. La motivazione del provvedimento è stata ritenuta adeguata, avendo la Commissione operato un attento bilanciamento tra la persistenza del pericolo, l’interesse dello Stato alla collaborazione e la gravità delle condotte poste in essere.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato e compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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