L’ordine di demolizione è atto vincolato e non richiede avvio del procedimento (TAR Puglia n. 300 del 28.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di opere edilizie realizzate in assenza di permesso di costruire, adottato ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, è atto dovuto e integralmente vincolato. Non richiede la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 legge n. 241/1990, perché il carattere vincolato del provvedimento sanzionatorio esclude ogni utile apporto partecipativo dell’interessato. La mancata notifica dell’ingiunzione agli altri comproprietari non incide sulla validità dell’atto, costituendo la notificazione mera condizione di efficacia nei confronti dei diretti destinatari. L’omessa o imprecisa indicazione dell’area da acquisire al patrimonio comunale non determina l’illegittimità dell’ordinanza, essendo requisito della sola misura dell’acquisizione e colmabile nel successivo procedimento.

Il Fatto

Il ricorrente, comproprietario pro indiviso di un terreno in agro di Lizzanello, impugnava l’ordinanza con cui il Dirigente dell’U.T.C. gli ingiungeva, ex art. 31 d.P.R. n. 380/2001, la demolizione entro novanta giorni di un fabbricato destinato a deposito e del muro di delimitazione, realizzati in carenza di permesso di costruire.

Le opere erano già state attinte da un’ordinanza del limitrofo Comune di Cavallino, annullata da questo TAR per incompetenza assoluta e la statuizione era stata confermata in appello. Il Comune di Lizzanello, ricevuta la pratica, adottava quindi la nuova ingiunzione. Il ricorrente ne dedumeva la violazione del diritto di partecipazione, la contraddittorietà rispetto agli atti presupposti, il difetto di istruttoria e la mancata evocazione degli altri comunisti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso nel merito. Il punto di partenza è la natura dell’ordine di demolizione: si tratta di un atto dovuto che segue al mero accertamento tecnico dell’abuso, senza margini discrezionali. Da ciò deriva l’inutilità della comunicazione di avvio, poiché l’apporto partecipativo non potrebbe orientare una scelta vincolata. La giurisprudenza citata (T.A.R. Sicilia, Palermo, n. 1442/2023) conforta questa lettura.

Né vale l’argomento fondato sulle sentenze che avevano annullato le precedenti ordinanze di Cavallino. Quelle pronunce avevano statuito soltanto sull’incompetenza dell’ente emanante, in ragione dell’invalidità derivata del decreto di permuta delle circoscrizioni. Esse confermano anzi la competenza del Comune di Lizzanello, nel cui territorio le opere sono rimaste, e rendono evidente che nessuna partecipazione avrebbe potuto condurre a esito diverso. L’attività sanzionatoria è quindi legittimamente esercitata.

Quanto alla pretesa carenza istruttoria, il Tribunale ribadisce che i provvedimenti di repressione degli abusi sono atti dovuti e sufficientemente motivati con la descrizione delle opere e il riscontro della loro abusività (Cons. Stato, Sez. VI, n. 7785/2023). Non serve una valutazione dell’interesse pubblico concreto né una comparazione con gli interessi privati.

Sul fronte della comproprietà, la mancata notifica agli altri comunisti non inficia la validità dell’atto: la notificazione è condizione di efficacia, censurabile solo dal soggetto nel cui interesse è posta (Cons. Stato, Sez. VI, n. 998/2022). Gli altri comproprietari potranno impugnare autonomamente. Infine, l’omessa allegazione della planimetria non integra motivo di illegittimità, riguardando la distinta misura dell’acquisizione al patrimonio comunale, colmabile in seguito (Cons. Stato, Sez. VI, n. 8782/2022). Resta salva ogni valutazione del Comune in sede di nuova pianificazione. Spese irripetibili per la mancata costituzione degli enti intimati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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