DASPO antirissa provinciale: difetto di giurisdizione del G.A. e annullamento per sproporzione territoriale (TAR Lombardia n. 4034 del 05.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
A seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 13-bis, comma 1-bis, d.l. n. 14/2017, il provvedimento con cui il questore estende il divieto di accesso ai pubblici esercizi all’intero territorio provinciale è soggetto al procedimento di convalida da parte dell’autorità giudiziaria, ai sensi dell’art. 6, commi 3 e 4, l. n. 401/1989. Ne deriva il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, spettando la cognizione delle relative controversie all’autorità giudiziaria ordinaria, trattandosi di misura limitativa della libertà personale. Il DASPO antirissa “semplice”, di cui all’art. 13-bis, comma 1, d.l. n. 14/2017, è illegittimo ove il divieto riguardi esercizi situati in un’area non collegata al luogo di commissione dei fatti, difettando un’adeguata valutazione di proporzionalità.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il decreto con cui il Questore di Milano aveva disposto il divieto di accesso agli esercizi pubblici nell’intera Città metropolitana, in applicazione dell’art. 13-bis, comma 1-bis, d.l. n. 14/2017, a seguito dei disordini verificatisi presso un esercizio commerciale. Con motivi aggiunti, gravava il successivo provvedimento che, in esecuzione di un’ordinanza cautelare, rideterminava il divieto per i restanti sette mesi, circoscrivendolo a un’ampia area del centro di Milano.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha qualificato il primo provvedimento come DASPO antirissa “provinciale” o “aggravato”, rilevando che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 20 del 2026, tale misura è privata di efficacia ove non sottoposta a convalida dell’autorità giudiziaria. Il giudice amministrativo ha quindi dichiarato il ricorso originario inammissibile per difetto di giurisdizione, in favore dell’A.G.O.
Quanto al secondo decreto, qualificato come DASPO antirissa “semplice”, il Collegio ha accolto il motivo concernente la sproporzione territoriale. L’art. 13-bis, comma 1, d.l. n. 14/2017 richiede che il divieto riguardi esercizi “specificamente individuati” e collegati ai luoghi dei fatti. Nel caso di specie, l’interdizione copriva un’area vasta del centro cittadino, priva di nesso con gli episodi contestati, determinando l’illegittimità del provvedimento per violazione del principio di proporzionalità.
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Nota della Redazione
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