Ordine di demolizione nel condono spetta al Comune, non alla Soprintendenza (TAR Sicilia n. 1936 del 03.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di condono edilizio il parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo ha natura vincolata e non discrezionale: in presenza di opere insuscettibili di sanatoria ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, la Soprintendenza non è tenuta ad alcuna valutazione sulla gravità del danno paesaggistico. Nel procedimento di condono la competenza ad adottare il diniego di sanatoria e il conseguente ordine di demolizione appartiene al Comune, mentre l’autorità di tutela interviene al solo fine di esprimere il proprio parere. L’ordine di ripristino emanato dalla Soprintendenza è pertanto illegittimo, salva l’ipotesi del comma 4-bis dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un fabbricato a destinazione abitativa realizzato in area sottoposta a vincolo paesaggistico nell’arcipelago eoliano, presentava istanza di sanatoria ai sensi dell’art. 32 d.l. n. 269/2003. Esperite le incombenze istitutorie e ottenuto il nulla osta relativo al vincolo idrogeologico, la Soprintendenza rigettava la richiesta di autorizzazione paesaggistica in sanatoria e ordinava la rimessione in pristino dello stato dei luoghi entro novanta giorni.

Avverso il diniego e la presupposta circolare n. 2/2022 del Dipartimento regionale dei Beni Culturali il ricorrente proponeva ricorso gerarchico, rimasto privo di esito, e quindi ricorso giurisdizionale, deducendo vizi di notificazione, di partecipazione procedimentale, di istruttoria e motivazione, nonché l’intervenuta formazione del silenzio assenso. La Regione Siciliana si costituiva a sostegno della legittimità degli atti impugnati.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge le censure relative al rigetto della sanatoria. Il quadro normativo di riferimento è dato dall’art. 24 della l.r. Sicilia n. 15/2004, che richiama integralmente l’art. 32 d.l. n. 269/2003, come convertito, e dunque anche il limite della lett. d) del comma 27. La Corte costituzionale n. 252 del 2022 ha chiarito che tale rinvio concerne non solo i termini e le forme della domanda, ma anche i limiti entro cui la sanatoria può essere rilasciata.

Ne deriva che in area vincolata sono sanabili, in ambito regionale, i soli interventi che non comportino nuovi volumi o superfici. Nel caso di specie il vincolo paesaggistico preesisteva alle opere, essendo stato apposto con il decreto assessoriale n. 5098 del 7 settembre 1966 e confermato dal D.A. 23 febbraio 2001, senza soluzione di continuità. Le opere, inoltre, consistono in nuovi volumi e superfici, non ascrivibili alle tipologie minori dell’allegato 1 al d.l. n. 269/2003.

Il parere della Soprintendenza assume quindi natura vincolata. Non è richiesta una motivazione rafforzata, essendo sufficiente il rilievo del carattere abusivo dell’opera e dell’insussistenza dei presupposti del condono, con richiamo alla circolare n. 2/2022 individuata in modo chiaro. Non sono invocabili né l’affidamento per il lungo tempo trascorso, né la disparità di trattamento, difettando margini di discrezionalità, né il silenzio assenso, escluso dalla specialità del procedimento e dall’art. 20 della legge n. 241/1990.

Il Collegio accoglie invece il motivo relativo all’ordine demolitorio, aderendo al parere n. 148/2026 del 9.06.2026 del C.G.A.R.S. Il procedimento di condono si conclude con la decisione del Comune, cui spetta l’adozione dei provvedimenti repressivi, mentre l’autorità preposta alla tutela del vincolo interviene al solo fine di esprimere il parere. La competenza sanzionatoria della Soprintendenza è configurabile solo nell’ipotesi del comma 4-bis dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, non ricorrente in fattispecie.

Il ricorso è dunque accolto nei limiti indicati, con illegittimità del parere negativo limitatamente all’ordine di demolizione e rigetto delle ulteriori censure, dovendo il Comune attenersi al parere vincolante soprintendizio. Le spese sono compensate tra le parti in ragione delle oscillazioni interpretative in materia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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