Ordine di demolizione doveroso dopo il diniego di condono non impugnato (Cons. Stato n. 2483 del 24.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di condono edilizio non impugnato, divenuto inoppugnabile, rende doveroso l’ordine di demolizione e riduce, se non azzera, la discrezionalità dell’amministrazione in ordine alla scelta della sanzione. Il provvedimento demolitorio che richiami per relationem le ragioni del diniego è adeguatamente motivato, non dovendo riprodurre analiticamente i vincoli già indicati nell’atto presupposto. La fiscalizzazione dell’abuso ex art. 34 d.lgs. n. 380/2001 costituisce eccezione alla regola della demolizione ed è rimessa a valutazione ampiamente discrezionale, sindacabile solo entro ristretti limiti. La natura permanente dell’illecito edilizio impedisce di attribuire al tempo trascorso o all’inerzia dell’amministrazione alcun effetto di acquiescenza o di sanatoria.
Il Fatto
Il Comune di Torino, con provvedimento dirigenziale del 21 settembre 2018, ha ordinato alla parte appellante la rimozione degli interventi abusivamente eseguiti su un immobile di sua proprietà, consistiti nell’ampliamento di 6,35 mq. di superficie residenziale al piano rialzato, realizzato in difformità dalla variante al permesso di costruire.
L’ordinanza di demolizione traeva origine dal precedente diniego di condono edilizio ex legge n. 326 del 2003 e dal diniego di fiscalizzazione ex art. 34, d.lgs. n. 380/2001, entrambi non impugnati. Il TAR Piemonte, con sentenza n. 1078/2022, ha rigettato il ricorso. La parte ha proposto appello, dolendosi del difetto di motivazione, dell’assenza di interesse pubblico concreto e dell’illegittimità del diniego di fiscalizzazione.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato disattende anzitutto l’istanza di rinvio congiunta, fondata su una sopravvenuta istanza di sanatoria ex legge n. 105 del 2024. Poiché concerne iniziative e elementi giuridici successivi alla vicenda, essa non interferisce sul thema decidendum né sui motivi di appello; difettano pertanto i motivi eccezionali richiesti dall’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm.
Il primo motivo è inammissibile. L’ordinanza impugnata deriva la propria ragione giuridica dal diniego di condono del 7 agosto 2014, non gravato e divenuto inoppugnabile; da esso discendeva la doverosità dell’ordine demolitorio. Il richiamo ai vincoli ambientali e paesaggistici opera per relationem e a scopo descrittivo, mentre il motivo principale dell’ordine risiede nel precedente diniego di sanatoria non più contestabile.
Il secondo motivo è infondato. Il rapporto di derivazione tra diniego e atto impugnato aveva ridotto, se non azzerato, la discrezionalità amministrativa. L’intervento si risolve in ampliamento e mutamento di sagoma, riconducibile alla ristrutturazione edilizia ex art. 3, lett. d), d.P.R. n. 380/2001, richiamata dall’art. 4, lett. f), delle Norme di attuazione del PRG di Torino, con conseguente aumento del carico urbanistico e aggravio dell’impatto ambientale in area vincolata. Le dimensioni contenute non mutano la classificazione, né rilevano le tolleranze costruttive ex art. 34-bis. Il tempo trascorso è irrilevante: per la natura permanente dell’illecito, anche secondo le Adunanze plenarie nn. 8 e 9 del 2017, l’inerzia non vale come acquiescenza e il potere resta doveroso nell’an.
Il terzo motivo è infondato. La richiesta di fiscalizzazione era già stata respinta con provvedimento del 4 settembre 2017, non impugnato, che qualificava l’opera come ristrutturazione in area vincolata ex art. 33, terzo comma, d.P.R. n. 380/2001. La demolizione è la regola e la fiscalizzazione l’eccezione, rimessa a valutazione discrezionale non irragionevole nel caso concreto. La possibilità di sostituire successivamente la sanzione reale con quella pecuniaria è corretta in diritto e non lesiva, difettando l’interesse dell’appellante.
Nota della Redazione
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