Sub-criteri di gara ammessi se fissati prima dell’apertura delle buste (TAR Calabria n. 2142 del 23.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La Commissione di gara può specificare e autovincolare i criteri di valutazione della lex specialis, purché l’operazione avvenga prima dell’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche e non modifichi i fattori di ponderazione fissati dal bando. La specificazione qualitativa di un criterio quantitativo costituisce coerente declinazione dello stesso e non introduzione di un nuovo criterio. Le valutazioni delle offerte tecniche sono espressione di discrezionalità tecnica e sfuggono al sindacato di legittimità, salvo che siano manifestamente illogiche, irrazionali o fondate su palese travisamento dei fatti. In caso di comunicazione ex art. 90, comma 5, lett. c), d.lgs. n. 36/2023 inviata a un indirizzo PEC errato, il termine decadenziale decorre dalla conoscenza effettiva del provvedimento, non dalla ricezione della comunicazione.

Il Fatto

Un’azienda regionale indice una procedura negoziata sul MEPA per l’affidamento di servizi formativi destinati al proprio personale. All’esito della gara, la seconda e la terza classificata impugnano l’aggiudicazione con due ricorsi separati, poi riuniti, chiedendo l’annullamento del provvedimento e, in subordine, il risarcimento del danno.

La seconda classificata deduce la carenza del requisito di accreditamento delle sedi, l’illegittima introduzione postuma di un sub-criterio sulle sedi operative e l’erronea valutazione dei fondi interprofessionali dell’aggiudicataria. La terza classificata lamenta il mancato riconoscimento di quattro degli otto fondi dichiarati e la valutazione meramente formale dell’esperienza degli altri concorrenti. La stazione appaltante eccepisce la tardività del secondo ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio riunisce i giudizi e respinge l’eccezione di irricevibilità. La comunicazione di aggiudicazione è stata trasmessa a un indirizzo PEC diverso da quello indicato nella domanda di partecipazione. Il dies a quo del termine decadenziale va quindi ancorato alla conoscenza effettiva, individuata nella notifica del ricorso della terza classificata. Il gravame della seconda classificata risulta pertanto tempestivo.

Nel merito, il primo motivo è infondato. La legge di gara non prevede l’accreditamento delle sedi né tra i requisiti di partecipazione né tra i criteri di valutazione. Il richiamo alla normativa regionale non è condivisibile: un eventuale contrasto con la lettera di invito andava fatto valere con specifica impugnazione del bando, non essendo configurabile la disapplicazione di un atto non normativo. La legge regionale richiede l’accreditamento solo per le attività svolte in regime convenzionato con risorse pubbliche, mentre qui le risorse provengono da fondi interprofessionali privati.

Quanto al sub-criterio sulle sedi, la Commissione ha attribuito il punteggio massimo all’offerta che garantiva la copertura di tutte le province calabresi. Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui la Commissione può determinare sottocriteri, purché prima dell’apertura delle buste, e autovincolarsi con criteri motivati senza modificare i fattori del bando (Cons. Stato, Sez. V, n. 1629 del 2025). La lettera d’invito prevedeva un criterio meramente quantitativo; la specificazione qualitativa operata prima dell’apertura è legittima e rispettosa della par condicio.

Sui fondi FAPI e FONARCOM, la valutazione della Commissione non è illogica né irragionevole, mancando nella lettera d’invito prescrizioni specifiche. Le valutazioni tecniche sono sottratte al sindacato di legittimità salvo manifesta illogicità (Cons. Stato, n. 4942/2023). Anche il ricorso della terza classificata è respinto: la Commissione ha escluso i fondi accreditati dopo l’indizione della gara, applicando il criterio anche all’aggiudicataria, in coerenza con i chiarimenti resi in risposta ai quesiti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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