SCIA di rimessione in pristino e tolleranze costruttive fuori dall’esenzione paesaggistica (TAR Liguria n. 138 del 16.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le tolleranze costruttive di cui all’art. 34-bis d.P.R. n. 380/2001 rilevano, ai fini dell’esclusione dall’autorizzazione paesaggistica, esclusivamente nell’ambito del punto A.31 dell’allegato A al d.P.R. n. 31/2017, ossia per le opere eseguite in variante a progetti già autorizzati ai fini paesaggistici e contenute entro il due per cento delle misure progettuali. Esse non si estendono invece alle demolizioni e rimessioni in pristino conseguenti a provvedimenti repressivi di abusi, che il distinto punto A.30 esenta dall’autorizzazione a condizione che l’intervento costituisca puntuale adempimento del provvedimento stesso. La norma esentativa, costituendo eccezione alla regola generale, è di stretta interpretazione e non tollera applicazione analogica ai sensi dell’art. 12 disp. prel. cod. civ. Ne consegue che la SCIA presentata in assenza dell’autorizzazione paesaggistica, in area vincolata, è inefficace e legittima la sospensione disposta dall’Amministrazione anche oltre il termine di trenta giorni.

Il Fatto

La società ricorrente è proprietaria di un compendio immobiliare in area sottoposta a vincolo paesaggistico. Su quel compendio il Comune aveva rilasciato sei concessioni edilizie in sanatoria. Un sopralluogo eseguito nell’ambito di una successiva pratica edilizia fece emergere difformità tra lo stato di fatto e la rappresentazione contenuta nei titoli: il Comune avviò quindi il procedimento di annullamento e, con un’ordinanza, annullò le sei concessioni. Il provvedimento fu impugnato e il TAR lo annullò con sentenza.

In esecuzione di quella sentenza il Comune emanò l’ordinanza di rimessione in pristino. La società presentò una SCIA per le opere di adempimento. Il Comune contestò il puntuale adempimento, ritenendo inapplicabili le tolleranze costruttive e necessaria l’autorizzazione paesaggistica, e sospese l’efficacia della SCIA. La società impugnò le note di sospensione, deducendo tra l’altro l’intervenuto spirare del termine di trenta giorni previsto dall’art. 19 legge n. 241/1990 e l’esenzione paesaggistica dell’intervento.

La Motivazione della Corte

Il collegio respinge il ricorso e affronta in via prioritaria il primo motivo. La società sostiene che l’art. 19 legge n. 241/1990 impone all’Amministrazione di adottare provvedimenti inibitori entro trenta giorni dal deposito della SCIA. Il Tribunale riconosce il dato temporale: la sospensione è intervenuta con nota del 26 gennaio 2022, oltre il termine di legge rispetto alla SCIA del 14 dicembre 2021. Il ritardo, tuttavia, non è dirimente, perché la sospensione si fonda su un rilievo sostanziale.

Il punto centrale è che l’intervento, per la diversa conformazione del sedime planimetrico rispetto ai titoli in sanatoria, non costituirebbe puntuale adempimento dell’ordinanza di rimessione in pristino e richiederebbe quindi l’autorizzazione paesaggistica, essendo pacifico il vincolo. Il collegio richiama la regola per cui la SCIA è atto privato che abilita all’esecuzione di interventi solo in presenza di tutti i presupposti di legge; in area vincolata, la denuncia priva di autorizzazione paesaggistica non produce effetti ed è inefficace, secondo il richiamo a T.A.R. Lombardia Milano, Sez. IV, 14/6/2021, n. 1437.

Diventa così dirimente il quarto motivo, con cui la società invoca l’art. 2 d.P.R. n. 31/2017: l’intervento, in quanto esecuzione di un’ordinanza di ripristino e contenuto entro le tolleranze del due per cento, sarebbe esente. Il Tribunale ritiene la prospettazione frutto di una confusione tra i due casi che l’allegato A tiene distinti.

Il punto A.30 esenta le demolizioni e rimessioni in pristino conseguenti a provvedimenti repressivi di abusi, senza alcun riferimento alle tolleranze costruttive. Il punto A.31 esenta le opere in variante a progetti autorizzati ai fini paesaggistici entro il due per cento delle misure, richiamando implicitamente l’art. 34-bis d.P.R. n. 380/2001. Le tolleranze costruttive operano dunque solo in quest’ultimo ambito, non rispetto alle rimessioni in pristino. Poiché la disposizione del punto A.30 deroga alla regola generale, è di stretta interpretazione e non ammette applicazione analogica.

Il collegio aggiunge che il motivo è anche sfornito di prova: la società non ha dimostrato, calcoli alla mano, che il progetto si discosti per meno del due per cento rispetto alle misure dei titoli in sanatoria. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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