Nessun risarcimento per l’ordine di demolizione annullato in assenza di nesso causale (TAR Lazio n. 566 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento giurisdizionale di un ordine di demolizione non comporta di per sé il diritto al risarcimento del danno. Il privato che agisce ai sensi dell’art. 30 cod. proc. amm. deve provare, con pienezza di onere ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., il nesso causale tra il provvedimento caducato e il pregiudizio lamentato, l’effettività e la quantificazione del danno e la spettanza del bene della vita. La responsabilità dell’Amministrazione presuppone un accertamento positivo di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria. Il mancato esperimento degli strumenti di tutela esperibili con l’ordinaria diligenza preclude il ristoro dei danni evitabili, ai sensi degli artt. 1227, comma 2, e 2056 cod. civ.. La liquidazione equitativa del danno ha natura sussidiaria e non supplisce alle carenze probatorie della parte.
Il Fatto
Una società costruttrice e il suo legale rappresentante hanno agito per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti a un’ordinanza di demolizione di un edificio residenziale in corso di realizzazione. Il provvedimento era stato annullato dal TAR con sentenza passata in giudicato, poi confermata dal Consiglio di Stato, sul rilievo che l’annullamento in autotutela del piano particolareggiato non aveva caducato automaticamente il permesso di costruire e che l’immobile era conforme al titolo edilizio.
I danni lamentati erano ricondotti al fermo del cantiere, alla risoluzione dei contratti preliminari di vendita, alle iniziative giudiziarie subite e al pregiudizio non patrimoniale del rappresentante. Il Comune si è costituito eccependo irricevibilità e inammissibilità del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara anzitutto la tardività della memoria e dei documenti depositati oltre il termine dell’art. 73, comma 1, cod. proc. amm., senza i presupposti dell’art. 54 cod. proc. amm.: tali atti non possono essere esaminati. Nel merito, il ricorso è respinto applicando il criterio della ragione più liquida, che esime dall’esame delle eccezioni preliminari.
Il punto centrale è l’assenza di prova del nesso causale. L’ordine di demolizione non incide sul possesso, sulla disponibilità o sulla proprietà dell’immobile, ma si risolve in un ordine di ripristino. Non risulta eseguito, anzi ne sono stati sospesi gli effetti in via cautelare. Il pregiudizio lamentato trova invece origine nel sequestro preventivo disposto dalla Polizia Locale, atto adottato prima dell’ordinanza e per diversa causale, i cui effetti si sono protratti fino al dissequestro conseguente alla sentenza penale assolutoria.
Il TAR rileva un insanabile disallineamento tra fatto lesivo dedotto e conseguenze patrimoniali invocate. Richiama il principio per cui il risarcimento non è effetto automatico dell’annullamento e l’onere probatorio grava sul danneggiato. Nemmeno il diniego di proroga del permesso di costruire muta le conclusioni: fino al dissequestro l’indisponibilità del cantiere era determinata dal sequestro, e la parte non si è attivata con diligenza dopo il venir meno di tale misura.
Quanto al danno, il Collegio esclude che la perizia di parte non corredata dalla documentazione di supporto possa assolvere l’onere probatorio, non essendo il giudice vincolato alle sue conclusioni. La liquidazione equitativa non è ammessa per sopperire alle carenze istruttorie della parte. Manca inoltre la prova della spettanza del bene della vita, poiché il giudicato invocato riguarda una situazione oppositiva, non la dimensione pretensiva dello ius aedificandi. La domanda è respinta con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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