Ordine di demolizione, natura vincolata e opere precarie al vaglio del C.G.A.R.S. (C.G.A.R.S. n. 216 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di un immobile abusivo è atto vincolato, ancorato al ricorrere dei presupposti di fatto e di diritto, e non richiede motivazione in ordine a ragioni di pubblico interesse ulteriori rispetto al ripristino della legalità violata, neppure quando intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso. Non è configurabile alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il mero decorso del tempo non sana. La motivazione per relationem non ha rilievo invalidante quando l’atto contenga già la descrizione dell’abuso, la constatazione dell’assenza di titolo e l’individuazione delle norme violate. La precarietà dell’opera si accerta con criterio funzionale e non strutturale: rileva la destinazione a soddisfare esigenze temporanee, non la materiale amovibilità.
Il Fatto
Un Comune ordinava ai proprietari di un lotto la demolizione di opere edilizie realizzate senza titolo abilitativo: un fabbricato di circa 128 mq, un manufatto in muratura di circa 13 mq adibito a cucina e servizi, e una tettoia in ferro con pannelli coibentati. Il provvedimento muoveva da una nota informativa della Polizia Municipale e veniva notificato ai destinatari.
I proprietari impugnavano l’ordinanza davanti al TAR Sicilia, deducendo la mancata allegazione del verbale di sopralluogo, la vetustà del fabbricato e la natura precaria delle altre opere, oltre all’eccesso di potere per difetto di motivazione. Il TAR respingeva il ricorso. Gli interessati proponevano appello al C.G.A.R.S., che decide con la sentenza in esame.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la doglianza sulla mancata allegazione del verbale di sopralluogo. Il motivo è infondato: l’ordinanza contiene la descrizione delle opere, la constatazione dell’assenza di titolo e l’individuazione delle norme violate, sicché non è configurabile motivazione per relationem. Il concetto di disponibilità dell’atto richiamato non impone l’unione materiale al provvedimento, essendo sufficiente la sua accessibilità mediante il procedimento di accesso agli atti.
Quanto all’epoca di realizzazione, il C.G.A.R.S. ribadisce che l’onere della prova grava su chi invoca la sanatoria e deve fondarsi su documentazione certa e univoca. Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, fondate sul mero ricordo, non bastano da sole. Nel caso concreto gli appellanti non hanno prodotto elementi oggettivi, limitandosi ad affermazioni generiche sulla vetustà.
Sul versante dell’affidamento, il Collegio richiama l’Adunanza Plenaria n. 9/2017, secondo cui l’ordine di demolizione, per la sua natura vincolata, non richiede motivazione sulle ragioni di pubblico interesse ulteriori rispetto al ripristino della legalità, nemmeno se adottato a distanza di tempo. Il principio è confermato da giurisprudenza successiva. Nel caso di specie manca qualsiasi inerzia prolungata: la nota di Polizia Municipale costituisce il primo atto di conoscenza formale e l’ordinanza segue a un solo mese.
Infine, quanto alle opere asseritamente precarie, il Collegio applica il criterio funzionale: la precarietà postula un uso temporalmente limitato del bene. Un manufatto in muratura destinato a cucina e servizi, per la presenza di impianti, non soddisfa esigenze temporanee. Anche la tettoia in ferro ancorata al suolo con pannelli coibentati, sotto cui è ubicata la cucina, configura un manufatto stabile. L’appello è pertanto respinto, con esonero sulle spese per la mancata costituzione del Comune.
Nota della Redazione
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