Annullamento d’ufficio della CIGO va motivato sui casi concreti (C.G.A.R.S. n. 217 del 31.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il potere di annullamento d’ufficio di un provvedimento di ammissione al trattamento di CIGO è espressione di attività discrezionale e impone un obbligo motivazionale rafforzato. La motivazione che si limiti a richiamare il superamento del limite delle 52 settimane nel biennio mobile senza indicare i concreti profili di fatto e il criterio di calcolo seguito è generica e insufficiente. Il difetto che ne deriva integra un vizio sostanziale della funzione, non una mera insufficienza giustificativo-formale, e non è emendabile mediante le difese processuali dell’Amministrazione. L’omessa comunicazione di avvio del procedimento, in un contesto di attività vincolata solo in parte e comunque discrezionale, non può essere sanata ex art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990 se l’Amministrazione non dimostra che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.

Il Fatto

Una società aveva ottenuto dall’INPS l’autorizzazione ad ammettere i propri dipendenti al trattamento di CIGO industria per plurimi periodi collocati tra il 2014 e il 2015. Con provvedimento del 27 gennaio 2016 l’Istituto comunicava l’annullamento in autotutela di quelle autorizzazioni, contestando il superamento del limite delle 52 settimane nel biennio mobile e quantificando un debito complessivo di oltre settantamila euro.

La società impugnava il provvedimento davanti al TAR Sicilia, che con sentenza n. 2029/2023 rigettava il ricorso e condannava la ricorrente alle spese. Proposta impugnazione, la questione giungeva davanti al C.G.A.R.S., che era chiamato a verificare la correttezza del percorso argomentativo del primo giudice tanto sul piano della motivazione quanto su quello della partecipazione procedimentale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare l’eccezione di inammissibilità dell’appello per asserita carenza di interesse. L’eccezione è respinta: l’annullamento del provvedimento precluderebbe all’Amministrazione il riesercizio del potere, essendo ormai decorso il termine di art. 21-nonies legge n. 241/1990, salvo i presupposti del comma 2-bis, non dedotti dall’Istituto.

Nel merito, il primo motivo è fondato. La motivazione impugnata si limita a richiamare il superamento del limite delle 52 settimane nel biennio mobile e non indica in quali casi ciò sarebbe avvenuto, ricorrendo alla generica locuzione “in alcuni casi”. Manca del tutto l’indicazione del criterio di calcolo applicato. Il Collegio richiama la concezione sostanziale dell’obbligo di motivazione elaborata dal Consiglio di Stato, secondo cui l’atto deve esternare il percorso logico-giuridico seguito, e osserva come il ritiro in autotutela di un beneficio già goduto dai lavoratori esiga un obbligo motivazionale rafforzato, anche in considerazione dell’affidamento destato dalle pregresse autorizzazioni.

Sul piano qualificatorio, il Collegio distingue il vizio formale da quello sostanziale. Poiché il potere esercitato non è vincolato, il difetto di motivazione non può essere degradato a mera insufficienza delle argomentazioni: esso riflette un vizio della funzione e comporta l’annullamento dell’atto. Ne segue l’inammissibilità dell’integrazione della motivazione mediante le difese processuali dell’Istituto, in ossequio al principio di separazione dei poteri (art. 34, comma 2, c.p.a.) e al divieto di ultrapetizione.

Il secondo motivo è parimenti fondato. L’omessa comunicazione di avvio del procedimento non è automaticamente sanata ex art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990: l’Istituto non ha dimostrato che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso, limitandosi ad affermare il superamento del limite. Il confronto procedimentale era doveroso, anche alla luce delle garanzie partecipative previste dall’art. 12 legge reg. Sicilia n. 7/2019.

Il terzo motivo è in parte assorbito e in parte inammissibile per genericità, non avendo l’appellante precisato l’incidenza della violazione del termine di diciotto mesi sulle singole autorizzazioni ritirate. L’accoglimento dell’appello determina l’assorbimento della domanda risarcitoria, in conformità all’interesse palesato dall’appellante. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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