Ordine di demolizione a un solo comproprietario: legittimo ma inidoneo all’acquisizione (TAR Lombardia n. 1254 del 09.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di opere abusive adottato nei confronti di un solo comproprietario non è affetto da vizio di legittimità per la mancata notificazione agli altri proprietari, ma esso determina soltanto l’inefficacia del provvedimento limitatamente ai soggetti ai quali la notificazione è mancata, i quali possono impugnarlo entro il termine decorrente dalla piena conoscenza. Ne consegue che l’atto, pur legittimo, non costituisce titolo per l’ulteriore prosieguo del procedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale, giacché la sanzione ablativa presuppone che l’ordine di demolizione sia stato notificato a tutti i proprietari. È inoltre inammissibile, o comunque infondata, la doglianza sulla omessa comunicazione di avvio del procedimento quando il provvedimento ha natura vincolata e la partecipazione dell’interessato non avrebbe potuto condurre a un esito diverso.
Il Fatto
La ricorrente, comproprietaria di un terreno sito nel territorio comunale, ha impugnato l’ordinanza con cui il Comune le ha ingiunto la rimozione di manufatti realizzati senza titoli edilizi e il ripristino dello stato originario dei luoghi. Il provvedimento è stato notificato alla sola ricorrente, mentre l’area risulta in proprietà di più soggetti.
La ricorrente ha dedotto la violazione delle garanzie di partecipazione procedimentale e la violazione dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, per la mancata notificazione dell’atto a tutti i comproprietari, oltre al difetto di istruttoria e alla contraddittorietà rispetto a precedenti provvedimenti. Il Comune si è costituito, sostenendo la correttezza del proprio operato e l’estraneità della ricorrente alla censura sulla notifica ai terzi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il ricorso. Quanto al primo motivo, la censura di violazione delle garanzie partecipative è stata disattesa in ragione della natura vincolata del provvedimento repressivo: la ricorrente non ha provato che dalla sua partecipazione procedimentale sarebbe potuto derivare un risultato diverso da quello conseguito dall’Amministrazione. Il giudice ha richiamato l’art. 21-octies della legge n. 241/1990, che esclude l’annullabilità del provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento quando, per la natura vincolata dell’atto, sia palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
Quanto al secondo motivo, il Tribunale ha accertato che la notificazione a tutti i comproprietari non risulta realizzata e che l’atto non è stato notificato alla ricorrente anche in qualità di responsabile dell’abuso. Ha però precisato che la omessa notifica degli atti sanzionatori edilizi a tutti i comproprietari non integra un vizio di legittimità, ma determina soltanto l’inefficacia del provvedimento limitatamente ai soggetti per i quali la notifica è mancata.
Il Collegio ha richiamato il principio affermato dal giudice di appello (Cons. Stato, II, 13.11.2020, n. 7008), secondo cui, perché un bene immobile abusivo possa formare oggetto dell’ulteriore sanzione della acquisizione gratuita al patrimonio comunale ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, occorre che il presupposto ordine di demolizione sia stato notificato a tutti i proprietari, non essendo possibile una spoliazione pro quota. La sanzione ablativa pregiudica definitivamente il diritto di proprietà e deve dunque essere portata a conoscenza di tutti i comproprietari.
Da ciò deriva che l’atto impugnato, benché legittimo, non è titolo per l’ulteriore prosieguo del procedimento acquisitivo finché non sia stato notificato a tutti i comproprietari. Il ricorso è stato quindi respinto, con compensazione delle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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