Accesso agli atti e recupero crediti sanitari: interesse strumentale ampio (TAR Sicilia n. 2176 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso agli atti amministrativi, la legittimazione spetta a chiunque dimostri che i documenti richiesti abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, senza che rilevi la qualificazione della posizione soggettiva in termini di diritto soggettivo o di interesse legittimo. La nozione di situazione giuridicamente rilevante ex art. 22 della legge n. 241/1990 è più ampia di quella richiesta per l’impugnativa e non ne presuppone l’esito. La strumentalità dell’accesso va intesa in senso ampio, quale utilità per la difesa di un interesse giuridicamente rilevante, senza che il giudice adito possa sindacare la fondatezza o l’ammissibilità della domanda cui l’accesso è preordinato.
Il Fatto
La ricorrente ha ricevuto dall’ASP di Messina una diffida di pagamento per il recupero di crediti afferenti alle annualità 2015 e 2016, relativi a prestazioni sanitarie asseritamente fruite in regime di esenzione per reddito. Ritenendo generica la pretesa, ha presentato istanza di accesso ex legge n. 241/1990, chiedendo copia dell’autocertificazione posta a fondamento della richiesta, l’indicazione della prestazione e della data di erogazione, il conteggio contabile della quota di partecipazione alla spesa e ogni altro documento presupposto o connesso.
Non ricevendo riscontro, ha proposto ricorso per l’accertamento del diritto di accesso ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm. L’Amministrazione, ritualmente intimata, non si è costituita. In corso di causa ha parzialmente ottemperato, consegnando la documentazione relativa ad alcune voci dell’istanza; la ricorrente ha insistito per il residuo.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha anzitutto dichiarato la parziale cessazione della materia del contendere quanto ai documenti medio tempore trasmessi dall’Amministrazione, corrispondenti ad alcune delle voci dell’istanza ostensiva.
Sulla parte residua, il Collegio ha richiamato i propri precedenti di Sezione su fattispecie analoghe. Ha osservato che l’art. 22 della legge n. 241/1990 richiede, per l’esercizio del diritto di accesso, un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto.
La giurisprudenza amministrativa, prosegue il Tribunale, è costante nel ritenere che la nozione di situazione giuridicamente rilevante sia diversa e più ampia rispetto all’interesse all’impugnativa. Essa non presuppone necessariamente una posizione qualificabile come diritto soggettivo o interesse legittimo; la legittimazione all’accesso va riconosciuta a chi dimostri che gli atti procedimentali abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica.
Il Collegio aderisce così a una nozione ampia di strumentalità del diritto di accesso, intesa come finalizzazione della domanda alla cura di un interesse diretto, concreto e attuale, connesso alla disponibilità del documento. Non è necessario che l’accesso sia unicamente preordinato all’esercizio del diritto di difesa in giudizio, ben potendo integrarsi un’utilità per la difesa di un interesse giuridicamente rilevante, come affermato dalla giurisprudenza amministrativa richiamata.
Il Tribunale ha inoltre precisato che, quando l’accesso sia preordinato all’utilizzazione dei documenti in un giudizio, non è possibile operare alcun apprezzamento in ordine alla fondatezza o ammissibilità della domanda o alla rilevanza degli specifici documenti, spettando tale valutazione al giudice chiamato a decidere. L’interesse all’accesso va dunque valutato in astratto, avendo consistenza autonoma e restando indifferente allo scopo ultimo perseguito.
Applicando tali principi alla fattispecie, il Collegio ha ritenuto dimostrato l’interesse qualificato, diretto e personale della ricorrente, volta ad agire in giudizio a fronte di ritenute irregolarità dell’Amministrazione. Ha quindi ordinato all’ASP di consentire l’accesso, mediante esame ed estrazione di copia, ai documenti residui, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Le spese di lite seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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