Parere tardivo della Soprintendenza dequotato a non vincolante nella sanatoria paesaggistica (TAR Campania n. 200 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di accertamento della compatibilità paesaggistica disciplinato dall’art. 167, comma 5, d.lgs. n. 42 del 2004, il parere della Soprintendenza deve essere reso entro il termine perentorio di 90 giorni decorrente dalla ricezione della domanda. Il superamento di tale termine non rende illegittimo il parere tardivo, ma ne determina la dequotazione a parere non vincolante. Il Comune, autorità competente all’adozione del provvedimento finale, può discostarsene, purché esprima una autonoma e motivata valutazione. È pertanto illegittimo il diniego che recepisca acriticamente il parere tardivo, sul presupposto, erroneo, della sua natura vincolante.
Il Fatto
La ricorrente ha presentato al Comune, il 15 dicembre 2023, un’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica per interventi consistenti nella realizzazione di una struttura in calcestruzzo armato soprastante un fabbricato adibito a deposito.
L’istanza è stata trasmessa alla Soprintendenza, che ha reso parere contrario. Il Comune ha respinto l’istanza con provvedimento del 14 aprile 2025, richiamando il parere della Soprintendenza e qualificandolo come vincolante. La ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Campania, che con ordinanza n. 223 del 4 giugno 2025 ha respinto l’istanza cautelare per difetto del periculum. La causa è stata discussa nel merito all’udienza pubblica del 28 gennaio 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta il primo motivo di ricorso, ritenuto fondato e assorbente: la dedotta illegittimità del provvedimento per l’errato presupposto della natura vincolante del parere tardivamente reso dalla Soprintendenza.
Il giudice ricostruisce la sequenza procedimentale fissata dall’art. 167, comma 5, d.lgs. n. 42 del 2004. La domanda va presentata all’autorità preposta alla gestione del vincolo; la Soprintendenza rende il parere vincolante entro il termine perentorio di 90 giorni; il Comune adotta il provvedimento conclusivo entro il termine perentorio di 180 giorni.
Nel caso concreto, l’istanza è stata acquisita dal Comune il 15 dicembre 2023 e ricevuta dalla Soprintendenza il 6 febbraio 2024. Il termine di 90 giorni scadeva dunque il 6 maggio 2024. Il parere è stato invece reso oltre tale scadenza, come si ricava dalla parte motiva del provvedimento: il Collegio ne desume la tardività.
Il Tribunale richiama la giurisprudenza amministrativa, a partire dalla pronuncia del TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 1319 del 2 maggio 2024, secondo cui il superamento del termine per il pronunciamento consultivo non rende illegittimo il parere tardivo, ma ne determina esclusivamente la dequotazione a parere non vincolante, con possibilità per il Comune di discostarsene. Nello stesso senso sono citate Cons. Stato, Sez. VI, n. 2136 del 27 aprile 2015, Cons. Stato, Sez. VI, n. 4927 del 28 ottobre 2015 e Cons. Stato, Sez. IV, n. 941 del 2 febbraio 2021: il decorso del termine non esclude la possibilità per l’organo statale di rendere comunque un parere, che però perde il carattere vincolante e deve essere autonomamente valutato dall’Amministrazione.
Applicando tale principio, il Collegio rileva che anche il parere negativo tardivo avrebbe potuto essere preso in considerazione dal Comune, purché ne fosse stata fornita autonoma e motivata valutazione. Nel caso di specie il Comune si è invece limitato a recepire acriticamente il parere, sull’errato presupposto della sua vincolatività, senza esprimere una propria valutazione.
Da qui la declaratoria di illegittimità del provvedimento comunale e il suo annullamento, con condanna del Comune resistente al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 2000,00 oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
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