Ottemperanza per la Carta del Docente: nomina commissario ad acta e condanna dell’Amministrazione (TAR Lombardia n. 3715 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che accerta il diritto del docente precario alla Carta elettronica, disapplicando la normativa interna per contrasto con la clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, costituisce titolo esecutivo. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo, l’Amministrazione è tenuta a dare integrale esecuzione al giudicato. In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell’ottemperanza nomina sin da subito il commissario ad acta, individuato nel Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato, con espressa previsione del ricorso al pagamento in conto sospeso.
Il Fatto
Una docente con contratto a tempo determinato, risultata vincitrice in sede giurisdizionale, aveva ottenuto dal Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, il riconoscimento del diritto di usufruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22. Il giudice del lavoro aveva accertato la violazione della clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, disapplicando l’art. 1, commi 121, 122 e 124, della legge n. 107/2015. La sentenza, passata in giudicato per mancata impugnazione, era stata notificata all’Amministrazione.
Nonostante la notifica del titolo esecutivo e il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni previsto per l’adempimento, il Ministero non aveva dato esecuzione alla pronuncia. La ricorrente ha pertanto proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo la condanna dell’Amministrazione e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato. Dalla documentazione in atti è emersa la rituale notifica della sentenza al Ministero e il decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997, senza che l’Amministrazione abbia provveduto. La mancata ottemperanza ha pertanto legittimato l’azione ex artt. 112 e seguenti c.p.a.
Il Collegio ha accolto la domanda, disponendo che il Ministero dia completa esecuzione al giudicato nel termine di 90 giorni dalla comunicazione della sentenza. Per l’ipotesi di ulteriore inadempimento, è stato nominato sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese. Al commissario è stato assegnato il termine di 60 giorni per provvedere, con la specifica facoltà di ricorrere al pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei fondi.
Quanto alle spese, il Tribunale ne ha disposto la condanna del Ministero, liquidandole in misura ridotta in considerazione della natura seriale della questione e del limitato impegno difensivo. Le spese sono state distratte in favore del difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.